CARCERE PER L’AMM.RE!

CARCERELa mancata restituzione dei beni e documenti condominiali da parte dell’amm.re uscente è appropriazione indebita aggravata.

La Cassazione, con la sentenza n. 31192 del 16/07/2014, conferma la responsabilità dell’amm.re addirittura per due reati, ossia appropriazione indebita aggravata (artt. 646 e 61 n. 7 c. p.) e mancata esecuzione di un provvedimento giurisdizionale (art. 388 co. 2 c.p.).

Il primo, appropriazione indebita, poiché la mancata restituzione dei documenti relativi all’amministrazione di un condominio, come ricordato dai Giudici di Legittimità (su tutte Cass. Pen., Sez. II, sent. n. 29451 del 10/07/2013 e Cass. Pen., Sez. V, sent. n. 40906 del 18/10/2012), integra appunto gli estremi di tale reato. Per di più nella forma aggravata di cui all’art. 61 cod. pen., perché commessa con “abuso di relazioni originate da prestazione d’opera” (Cass. Penale, Sez. VI, sent. n. 36022 del 05/10/2011).

Il secondo, mancata esecuzione di un provvedimento giudiziale, perché se il Giudice ordina la restituzione dei documenti, non obbedire è un altro reato. Laddove, infatti, alla mancata restituzione dei documenti segua un ricorso al Giudice Civile in via d’urgenza per ottenere un provvedimento che imponga all’ex amministratore di riconsegnare i documenti in suo possesso, la disubbidienza a tale provvedimento costituirà un reato autonomo che si aggiungerà (anche in termine di pena…) a quello già commesso di appropriazione indebita.

(4 m.ti w-l)

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Commenti

  1. Arianna says

    Salve, vorrei porre il seguente quesito riguardante la responsabilità dell’amministratore: qualora venisse impugnata una delibera assembleare per omessa convocazione di uno o più condomini (causata quindi da irregolarità dell’amministratore), le spese legali relative al procedimento sono a carico dello stesso amministratore? (si consideri che in assemblea ne il presidente ne gli altri condomini abbiano rilevato tale irregolarità con le opportune verifiche)

  2. teamACAI says

    Egr. Associata,
    la responsabilità sono sempre -in prima battuta- del condominio, unico infatti che verrà chiamato in causa dal condomino che impugna.
    Qualora poi la responsabilità finale sia dell’amm.re, il condominio ha titolo per rivalersi e chiedere un risarcimento danni all’amm.re, il quale è tenuto a conoscere i condomini (facendo l’anagrafe condominiale) ed a convocarli tutti.
    Qualora, però, l’assemblea abbia deliberato ugualmente nonostante preventivamente informata dallo stesso amm.re del difetto di convocazione, alcuna doglianza potrà muoversi al medesimo amm.re.
    Saluti
    TEAMACAI

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