UN ARBITRO PER I CONDOMINI?

Per lungo tempo si è ritenuto che le controversie condominiali non fossero compromettibili in arbitri. arbitro0

Successivamente, la giurisprudenza ha ritenuto che l’art. 1337 c.c. è inderogabile solo nel senso che i condomini non possono rinunciare al diritto di impugnare le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio, ma non stabilisce alcuna riserva esclusiva di competenza all’Autorità Giudiziaria, sicché la norma configura il ricorso al giudice statuale come il mezzo normale d’impugnazione della delibera, ma le parti possono sostituire al giudice togato un arbitro.

La clausola compromissoria dev’essere contenuta nel regolamento stipulato da tutti i condomini fra loro o con deliberazione dell’assemblea all’unanimità, ovvero ancora mediante l’adesione di tutti gli acquirenti, con i loro atti di acquisto, ad un testo di regolamento predisposto dall’originario proprietario-venditore.

Non è, invece, necessaria la specifica approvazione della clausola contenuta nel regolamento contrattuale, perché si intende accettata con l’atto di acquisto dell’unità immobiliare; né dovrà essere sottoscritta dal successivo compratore. Ciò in quanto la clausola medesima non viene ritenuta vessatoria poiché posta nell’interesse comune e paritetico di tutti i condomini (attuali e futuri) (App. Torino, 4, 5, 1981).

In ordine al contenuto, si ritiene sia possibile convenire la clausola compromissoria per qualsiasi controversia tra i condomini o tra questi e gli amministratori, avente per oggetto lo stabile o il regolamento di condominio.

Tuttavia conviene ricordare che in giurisprudenza si è affermato il principio secondo il quale nella interpretazione della clausola compromissoria si debba privilegiare, nel dubbio, la tesi che fa salva la competenza ordinaria sicché, in presenza di clausole vaghe o generiche che facciano riferimento ai soli dissidi di carattere condominiale, non è possibile ricomprendervi, in mancanza di espresso menzione, le impugnazione delle delibere assembleari (Trib. Milano, 12. 5. 1994, inedita).

(5 m.ti w-l)

TEAMACAI

_________________________________________________________________
HAI DEI DUBBI? VUOI COMMENTARE ANCHE TU L’ARGOMENTO ?
Scrivi i tuoi QUESITI (numerandoli) e COMMENTI, e ti risponderemo GRATUITAMENTE dandoti la precedenza SE:
1. avrai messo “MI PIACE” sulla nostra pagina Facebook: https://www.facebook.com/pages/ACAI-Associazione-Condominialisti-Amministratori-Italiani/421792057984455?ref=hl
2. avrai portato il mouse sopra il pulsante “TI PIACE” e selezionato “RICEVI LE NOTIFICHE”. Solo così continuerai a ricevere tutti i nostri aggiornamenti (senza far ciò non vedrai circa il 60% di ciò che pubblicheremo!).
CLICCA PER CONDIVIDERE L’ARTICOLO

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *