E’ VALIDO VERBALIZZARE CHE L’ASSEMBLEA HA DELIBERATO A MAGGIORANZA?

I principi vigenti in tema di verbalizzazione sono stati ribaditi da Cass. 31-03-2015, n. 6552, in cui si legge che:

(a) non è conforme alla legge omettere di riprodurre nel verbale l’indicazione nominativa dei singoli condomini favorevoli e contrari e le loro quote di partecipazione al condominio, limitandosi a prendere atto del risultato della votazione, in concreto espresso con la locuzione “l’assemblea, a maggioranza, ha deliberato” (Sez. 2A, 19 ottobre 1998, n. 10329; Sez. 2A, 29 gennaio 1999, n. 810);

(b) la mancata verbalizzazione del numero dei condomini votanti a favore o contro la delibera approvata, oltre che dei millesimi da ciascuno di essi rappresentati, invalida la delibera stessa, impedendo il controllo sulla sussistenza di una delle maggioranze richieste dall’art. 1136 cod. civ., nè potendo essere attribuita efficacia sanante alla mancata contestazione, in sede di assemblea, della inesistenza di tale quorum da parte del condomino dissenziente, a carico del quale non è stabilito, al riguardo, alcun onere a pena di decadenza (Sez. 2A, 22 gennaio 2000, n. 697);

(c) è annullabile la delibera il cui verbale contenga omissioni relative alla individuazione dei singoli condomini assenzienti o dissenzienti o al valore delle rispettive quote (Sez. Un., 7 marzo 2005, n. 4306).  Ma poichè il verbale è narrazione dei fatti nei quali si concreta la storicità di un’azione, esso deve attestare o “fotografare” quanto avviene in assemblea; pertanto, non incide sulla validità del verbale la mancata indicazione, in esso, del totale dei partecipanti al condominio, giacchè questa incompletezza non diminuisce la possibilità di controllo aliunde della regolarità del procedimento e delle deliberazioni assunte (Cass. n. 24132 del 2009).

Si è altresì chiarito che in tema di delibere di assemblee condominiali, non è annullabile la delibera il cui verbale, ancorchè non riporti l’indicazione nominativa dei condomini che hanno votato a favore, tuttavia contenga, tra l’altro, l’elenco di tutti i condomini presenti, personalmente o per delega, con i relativi millesimi, e nel contempo rechi l’indicazione, nominativa, dei condomini che si sono astenuti e che hanno votato contro e del valore complessivo delle rispettive quote millesimali, perchè tali dati consentono di stabilire con sicurezza, per differenza, quanti e quali condomini hanno espresso voto favorevole, nonchè di verificare che la deliberazione assunta abbia superato il quorum richiesto dall’art. 1136 cod. civ. (Cass. n. 18192 del 2009).

(8 m.ti w-l)

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