Commenti

  1. roger voltino says

    Buonasera, secondo l’articolo non c’è obbligo di inviare il verbale al condomino assente e se viene inviato arbitrariamente dall’amministratore i condomini potrebbero contestare la cosa; per ovviare al problema non basterebbe scriverlo sul preventivo così da renderlo noto fin dall’inizio?
    Un’ altra cosa, se non si invia il verbale al condomino assente quando scatterebbero i 30 giorni? Visto che il condomino assente può prendere visione quando vuole dall’amministratore dei documenti condominiali, i 30 giorni scatterebbero automaticamente dopo aver fatto l’assemblea? Grazie

  2. teamACAI says

    Stimato Associato,
    ovviamente l’amm.re può inserire ciò nel preventivo, tuttavia occorre che le delibere siano corrette ed ineccepibili sotto ogni punto di vista, il che richiede una buona dose di esperienza in capo all’amm.re. Per l’assente i 30 giorni decorrono dalla conoscenza del contenuto del verbale, in qualunque modo ciò accada (consegna a mani, con raccomandata, suo accesso agli atti condominiali, etc.)
    Migliori Saluti
    avv. Danilo Corona

  3. roger voltino says

    Grazie della gentile risposta,
    sicuramente le delibere devono essere ineccepibili; ma comunque per non avere problemi di impugnazione della delibera e conseguenti spese per sostenere un eventuale causa, converrebbe mettere subito a conoscenza il condomino assente di quanto scritto nel verbale in modo da far scattare subito i 30 giorni, e non ritrovarsi magari dopo anni con un impugnazione di un verbale visto che i condomini assenti non sono stati messi a conoscenza di quanto scritto nel verbale.
    Visto che il condomino può prendere visione gratuitamente dei documenti del condominio, non è interesse del condomino stesso conoscere quanto scritto nel verbale e quindi è in capo a lui la negligenza di non essere venuto in studio a visionare quanto scritto?
    Il metodo tracciabile sarebbe una raccomandata con ricevuta di ritorno, ma gli altri condomini potrebbero lamentarsi: qual è il metodo per metterlo a conoscenza senza spese?
    La raccomandata a mano è improponibile visto che può non farsi trovare e non è tracciabile; una chiamata per venire in studio è ugualmente improponibile, anch’essa non tracciabile; rimane una raccomandata con ricevuta di ritorno ma i condomini come ho scritto in precedenza potrebbero contestare la cosa.
    A questo punto la situazione è chiara, l’amministratore non ha i mezzi per poter fare il suo lavoro quindi l’unica alternativa sarebbe quella di scrivere in preventivo che, in caso di condomini assenti, invierà una racc. con ricevuta di ritorno; se si fa questo basta la classica maggioranza per la nomina dell’ amministratore? Grazie

  4. teamACAI says

    Stimato Associato,
    le regole sono queste:
    1. non c’è obbligo di comunicare le delibere, che sono tutte immediatamente esecutive (tranne quelle regolamentari);
    2. la bravura dell’amm.re sta proprio nel comprendere se comunicare o meno agli assenti il contenuto della delibera (perché potenzialmente viziata) ed in quale modo;
    3. v’è certamente negligenza del condomino che non visioni il verbale; del resto, anche a spedirglielo per posta, potrebbe non ricevere mai la raccomandata o leggerla o capirla; ciò non sposta la questione, perché è sempre il condominio a dover comunicare la delibera;
    4. la raccomandata a mano tecnicamente non esiste; meglio parlare di consegna a mani, che rimane la modalità di consegna più conveniente, ed è perfettamente valida;
    5. basta comunque una raccomandata semplice, anche senza ricevuta di ritorno (sono entrambe tracciate);
    6. l’amm.re può inserire il tutto nel preventivo senza che ciò cambi i millesimi necessari per la sua nomina.
    Migliori Saluti
    avv. Danilo Corona

  5. roger voltino says

    Le regole generali le sapevo ma avete fatto bene a ricordarle. Forse mi sono espresso male nella risposta precedente, la questione non è se le delibere sono viziate o meno ma la perdita di tempo per amministratore e condominio a stare dietro ad un eventuale causa spendendo denaro, tempo e stress per una cosa magari evitabile. La consegna a mani secondo il mio parere è improponibile, perché il condomino magari amareggiato per un eventuale delibera non favorevole potrebbe rifiutarsi di firmarla. Rimane la raccomandata quindi.
    La mia domanda per sintetizzare intendeva dire “Come può dormire sonni tranquilli l’amministratore ed il condominio?”.
    Provvederò ad inserire in preventivo la voce dove sottolineo che l’amministratore invierà dopo le assemblee, una raccomandata con il verbale all’eventuale condomino assente.
    Grazie della risposta. Cordiali saluti

  6. teamACAI says

    Stimato Associato,
    l’amm.re deve solo preoccuparsi di convocare regolarmente l’assemblea; tutto il resto non è più di sua competenza/responsabilità, a meno che non sia anche condomino, ovvero comunque nominato segretario o presidente dell’assemblea.
    Convocata regolarmente l’assemblea, l’amm.re può dormire sonni tranquilli.
    I nostri associati non devono sbagliare. Regola molto semplice.
    La consegna a mani resta la forma migliore; se il condomino destinatario si rifiuta di firmare puoi fare raccomandata o altro tracciabile.
    Migliori Saluti
    avv. Danilo Corona

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *