IL VERBALE DI ASSEMBLEA

VERBALE

L’art. 1136, ult. co., c.c., prevede oggi che delle “riunioni” dell’assemblea si redige un verbale, da trascriversi in un registro tenuto dall’amm.re.

Da alcune disposizioni era già desumibile la necessità della redazione anche dei verbali spogli di adozioni di delibere, affinché i condomini interessati possano intentare le iniziative del caso; per esempio, in tutte le volte in cui l’inerzia dell’assemblea era presupposto per il ricorso all’A.G. da parte del condomino, come nel caso in cui l’assemblea non nomini l’amm.re (l’art. 1129, co. 1°, c.c.) o non adotti il regolamento (art. 1138, co. 1°, c.c.).

Stante la nuova formulazione dell’art. 1136, co. 7°, c.c., in cui il legislatore ha posto l’accento sul fatto che debba essere redatto verbale delle “riunioni” (e non più solo delle “deliberazioni”) dell’assemblea, pare corretto ritenere che il verbale debba essere sempre redatto indipendentemente dal fatto che l’assemblea abbia o meno adottato deliberazioni e che esso debba contenere un, sia pur succinto, resoconto di quanto verificatosi nel corso dell’assemblea.

Alla redazione del verbale procedono congiuntamente il presidente ed il segretario.

La firma del presidente attesta la verità delle constatazioni verbalizzate dal segretario e lo perfeziona.

Il verbale, prima della sottoscrizione, non deve essere approvato dall’assemblea, perché la verbalizzazione è una attestazione dello svolgimento dell’assemblea e delle deliberazioni assunte, non una deliberazione, e deve essere redatto contestualmente allo svolgimento dell’assemblea (tale contestualità risulta espressamente prescritta dagli artt. 126 e 130 c.p.c. dettati in tema di verbali delle udienze civili, che si può ritenere esprimano un principio generale.

D’altra parte, se si ammettesse che la verbalizzazione possa avvenire in un qualsiasi momento successivo allo svolgimento dell’assemblea, senza il controllo immediato dei suoi partecipanti, verrebbe vanificata la funzione (anche) probatoria di tale atto, a parte gli inconvenienti pratici che ne deriverebbero (ad es. gli assenti che volessero procedere ad un’impugnazione immediata delle deliberazioni dovrebbero provarne l’esistenza).

Un verbale non redatto contestualmente all’assemblea, infatti, è un atto diverso da quello previsto dalla legge e, quindi, è tamquam non esset e la nullità delle deliberazioni non aveva bisogno di una espressa previsione.

(6 m.ti w-l)

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