LE ALTRE IPOTESI DI REVOCA GIUDIZIARIA

Ulteriori specifiche ipotesi di revoca dell’amministratore sono le gravi irregolarità fiscali e la non apertura del conto corrente.

In questi due casi è previsto che anche un singolo condodisperatomino possa chiedere la convocazione dell’ assemblea per far cessare la violazione e revocare il mandato all’amministratore e che, in caso di mancata revoca da parte dell’assemblea, ciascun condomino possa rivolgersi all’A.G.. E’ da ritenere che il condomino dovrà seguire la procedura dell’art. 66 d.a.c.c., per cui dovrà inizialmente rivolgere la richiesta di convocazione dell’assemblea dall’amm.re, e nel caso in cui questi non ottemperi entro dieci giorni, potrà precedere direttamente a tale convocazione. In caso di mancata revoca da parte dell’assemblea, ogni condomino può rivolgersi all’A.G. e, in caso di accoglimento della domanda, per le spese legali che ha dovuto sostenere, ha titolo alla rivalsa nei confronti del condominio che a sua volta può rivalersi nei confronti dell’amm.re revocato. E’ da ritenersi che il ricorso all’A.G. sia consentito anche a chi non aveva inizialmente chiesto la convocazione dell’assemblea, ma ha votato per la revoca dell’amm.re.

Questa previsione suscita perplessità.

In primis non si vede perché, nonostante le gravi irregolarità fiscali abbiano possano avere maggior gravità rispetto a quelle non fiscali, sia previsto un passaggio in più (con perdita di tempo) costituito dalla preliminare obbligatoria convocazione dell’assemblea. Né si comprende poi perché, solo in caso di giudizio per gravi irregolarità fiscali, sia previsto l’obbligo per l’assemblea di rifondere le spese al ricorrente, posto che ciò dovrebbe accadere in tutti i casi nei quali l’A.G. adita per iniziativa di un singolo condomino nella completa inerzia degli altri ravvisi l’esistenza di un motivo di revoca.

Quanto alla generica fattispecie delle “gravi irregolarità”, l’art. 1129, elenca analiticamente, a titolo esmplificativo, otto situazioni.

La prima è l’omessa convocazione dell’assemblea per l’approvazione del rendiconto (nel termine di centottanta giorni).

La seconda è integrata dal rifiuto ripetuto di convocare l’assemblea per la revoca e la nomina del nuovo amm.re o negli altri casi previsti dalla legge.

Va detto che nella prassi, solitamente questa ipotesi concorre con la precedente poiché l’amm.re che non convoca l’ assemblea per la nomina non la convoca neppure per l’approvazione del rendiconto. Per quanto la disposizione in esame faccia riferimento al rifiuto, non sembra potersi dubitare che la sanzione sia applicabile anche nel caso di c.d. rifiuto tacito, cioè di inerzia. E’ da notare che si sia superato il meccanismo di cui all’ art. 66 d.a.c.c., perché non sembra che il rifiuto debba seguire a richieste formali di convocazione, per cui si devono ritenere sufficienti più richieste anche di un solo condomino o più richieste autonome di condomini diversi che non rappresentino un sesto del valore dell’edificio.

La terza fattispecie consiste nella mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari e amministrativi nonché di deliberazioni dell’assemblea.

La previsione è generica, e non viene previsto un termine al di là del quale la mancata esecuzione del provvedimento o della delibera integra la grave irregolarità: molto sarà lasciato alla discrezionalità del giudice.

La quarta ipotesi consiste nell’omessa apertura e/o mancata utilizzazione del conto corrente.

Essa costituisce di per sé, senza ulteriori requisiti concorrenti, motivo di revoca, indipendentemente dalla confusione contabile poiché oggi, la gestione del condominio con modalità che siano potenzialmente fonte di confusione tra il patrimonio del condominio e il patrimonio personale dell’ amm.re o di altri condomini costituisce una fattispecie specifica ed autonoma prevista dal n. 4.

La quinta ipotesi consiste nell’aver «acconsentito per un credito insoddisfatto alla cancellazione delle formalità eseguite nei registri immobiliari a tutela dei diritti del condo-minio».

E’ un’ipotesi che non ha alcuna possibilità di verificarsi, in quanto il Conservatore dei RR.II., in considerazione del fatto che l’assemblea e non l’amministratore ha il potere di rinunciare al pignoramento o all’ipoteca, non provvederà alla cancellazione sulla base del consenso dell’amm.re a tanto non autorizzato.

La sesta fattispecie si concretizza qualora, essendo stata promossa azione giudiziaria per la riscossione, l’amministratore abbia omesso di curare diligentemente l’azione e la conseguente esecuzione coattiva.

Così come è formulata, la disposizione accolla all’amm.re la responsabilità per la negligenza del difensore del condominio. La negligenza dell’amm.re è configurabile solo nel caso in cui, dopo avere ottenuto un provvedimento giudiziale, non provveda all’esecuzione coattiva.

Il settimo e l’ottavo motivo di revoca sono in qualche misura connessi tra loro.

L’amm.re può essere, infatti, revocato dall’autorità giudiziaria in caso di inottemperanza all’obbligo di cura dei registri previsti dall’art. 1130, nn. 6 e 7, c.c. e a quello di fornire al condomino richiedente l’attestazione relativa allo stato dei pagamenti condominiali e delle eventuali liti in corso stabilito dal n. 9 dello stesso articolo.

Inoltre costituisce grave irregolarità l’omessa, incompleta o inesatta comunicazione dei dati di cui al co. 2°dello stesso art. 1129 c.c., cioè dei dati anagrafici e “professionali” dell’amministratore, del suo codice fiscale e, se si tratta di società, anche della sede legale e denominazione e, infine, dei locali dove si trovano i registri di cui ai nn. 6 e 7 dell’art. 1130.

Si tratta di una disposizione della quale non si può non rilevare la stranezza. La comunicazione dei dati in questione deve, infatti, avvenire contestualmente alla nomina ed è condizione per la validità della stessa o per il rinnovo dell’incarico. Non si comprende, pertanto, come il mancato adempimento a tale obbligo possa costituire revoca di un rapporto che non si è mai validamente costituito.

(16 m.ti w-l)

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Commenti

  1. Marco says

    Salve,
    vorrei sapere cosa succede se:
    un amministratore convoca in modo corretto l’assemblea con il solo odg dell’approvazione del bilancio consuntivo, poichè la nomina o la revoca dell’amministratore capita l’anno prossimo in quanto è stato già riconfermato l’anno precedente.
    I motivi della non approvazione del bilancio non sono dichiarati dai condomini dissenzienti, ma è solo il frutto della votazione, tenendo presente che è un condominio in cui è stato sempre accettato che l’amministratore non facesse il bilancio preventivo.
    Vorrei sapere cosa succede dopo la non approvazione del bilancio in assemblea.
    Grazie.

  2. teamACAI says

    Lo spieghiamo molto bene in questo ns. post: https://www.formazioneacai.com/?p=562.
    Per poter rispondere tuttavia con precisione “millimetrica” occorrebbe sapere:
    1. se è stato confermato espressamente e quando (data);
    2. a che data di gestione ha presentato l’ultimo rendiconto consuntivo non approvato;
    3. i motivi reali della non approvazione.
    per noi dovrebbe considerarsi a tutti gli effetti cessato dall’incarico una volta che non gli è stato approvato il rendiconto per giusti motivi, e dovrebbe convocare subito una nuova assemblea per la nomina dell’amministratore.
    Se non lo fa, i condomini possono ricorrere al meccanismo dell’art. 66 d.a.c.c. che andava già attivato all’ultima assemblea.
    Peraltro, non essendoci un preventivo di spesa approvato, l’amm.re non può spendere neanche un centesimo del danaro condominiale. Come fa ad amministrare senza un preventivo ? Non può in ogni caso.
    saluti
    TEAMACAI
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  3. Sara says

    In merito a questo quesito mi inserisco chiedendo, il bilancio preventivo è obbligatorio?Cioè un amministratore può presentare solo il bilancio consuntivo e non il bilancio preventivo?Chiedo questo perchè io sapevo che la presentazione del bilancio preventivo da parte di un amministratore era facoltativa.

  4. teamACAI says

    Salve,
    il preventivo è sempre obbligatorio. oltre ad essere previsto dalla legge espressamente (art.1135 c.c.) è indispensabile per stabilire il potere di spesa dell’amm.re.
    Senza un preventivo, l’amm.re può spendere quanto vuole? Ci pensi.
    Il preventivo poi stabilisce il massimo che l’amm.re può spendere in un anno. La giurisprudenza -anche di legittimità- proprio degli ultimi mesi si è più volte soffermata su questi argomenti, chiarendo nel senso suindicato.
    saluti
    TEAMACAI
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