INSEGNARE AGLI AMMINISTRATORI: CHI PUO’ ?

formazioneE’ oramai noto che chi vuol oggi iniziare l’attività di amministratore di condominio deve frequentare un corso iniziale di almeno 72 ore, e poi corsi di aggiornamento annuali di almeno 15 ore.

Non altrettanto noti sono i requisiti che devono possedere i docenti della materia.

Da chi possono essere tenuti, allora, questi corsi ?

Il D.M. Giustizia 140/2014 individua due figure: il formatore ed il responsabile scientifico, che devono essere in possesso di determinati requisiti di onorabilità e professionalità.

Quanto all’onorabilità, essi devono a) godere dei diritti civili; b) non essere stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni, e, nel massimo, a cinque anni; c) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione; d) non essere interdetti o inabilitati.

Il sito del ministero della giustizia spiega come ottenere la documentazione comprovante il possesso di tali requisiti: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_f.wp.

Quanto alla professionalità, dette figure devono a) aver maturato una specifica competenza in materia di amministrazione condominiale o di sicurezza degli edifici e b) aver conseguito alternativamente uno dei seguenti titoli: 1) laurea anche triennale; 2) abilitazione alla libera professione; 3) docenza in materie giuridiche, tecniche ed economiche presso università, istituti e scuole pubbliche o private riconosciute. Per i docenti la prova della competenza è assolta allorquando abbiano almeno due pubblicazioni in materia di diritto condominiale o di sicurezza degli edifici, dotate di codice ISBN. La legge infine ritiene in grado di assumere l’incarico di formatore (e quindi di avere specifica competenza in materia di amministrazione condominiale o di sicurezza degli edifici e senza necessità del titolo di studio) chi “già svolto attività di formazione in materia di diritto condominiale o di sicurezza degli edifici in corsi della durata di almeno 40 ore ciascuno, per almeno sei anni consecutivi prima della data di entrata in vigore del presente regolamento”.

Il responsabile scientifico è il vero cardine su cui ruota tutta la formazione, giacché garantisce che i formatori siano effettivamente titolati.

Deve necessariamente pertanto essere: a) un docente in materie giuridiche, tecniche o economiche (ricercatore universitario a tempo determinato o a tempo indeterminato, professore di prima o di seconda fascia, docente di scuole secondarie di secondo grado), ovvero b) un avvocato o un magistrato, ovvero c) un professionista dell’area tecnica.

Può, quindi, assumere il ruolo di responsabile scientifico solo un avvocato (o altro professionista) con comprovata esperienza in materia condominiale o di sicurezza degli edifici (l’optimun sarebbe l’aver curato in prima persona la gestione dei condominii).

Trattandosi, quindi, di insegnare teoria e pratica della materia condominiale, il responsabile della formazione, oltre che essere un teorico della materia, deve anche aver maturato esperienza diretta di gestione condominiale e di docenza in materia.

In verità, sarebbe auspicabile che tutti i responsabili della formazione, oltre che professionisti, avessero alle spalle anche almeno due pubblicazioni in materia con codice ISBN, una pregressa esperienza di docenza della materia, ed una personale esperienza di amministrazione condominiale.

(10 m.ti w-l)

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