MA I CONDOMINI POSSONO TESTIMONIARE ?

La risposta non può che essere negativa.

La S.C. (Cass. 6483/1997) ha infatti da tempo affermato che il condomino, nelle cause tra il condominio (rappresentato dall’amm.re) ed un altro condomino o un terzo, essendo parte, non può deporre.

In particolare, la S.C. (Cass. 17925/2007) ha sottolineato che nella lite promossa da un condomino nei confronti del condominio in relazione alla ripartizione delle spese sostenute per l’utilizzazione della cosa comune, i singoli condomini, potendo assumere la qualità di parti, sono incapaci di testimoniare. 

Non può quindi più condividersi la tesi, sostenuta dalla S.C. (Cass. 12379/1992), secondo la quale nelle cause relative all’impugnazione di delibere il singolo condomino il quale non rivesta la qualità di amm.re in carica può essere sentito come teste, secondo una regola generalmente valida in tutte le cause relative ai rapporti sociali ed interni ad enti collettivi, là dove il teste non può dirsi portatore di un concreto interesse personale a partecipare al giudizio, sia pure soltanto ad adiuvandum e in considerazione del fatto che in tali cause legittimato passivo è esclusivamente l’amm.re. In tal modo, infatti, si trascura che gli enti collettivi, come associazioni riconosciute o società di capitali, sono soggetti di diritto distinti dai singoli soci, i quali non sono parti nelle cause intentate da tali enti o contro di esse, mentre il condominio non ha una personalità giuridica autonoma, per cui i condomini sono parti nei giudizi formalmente instaurati dal condominio e contro il condominio.

(5 m.ti w-l)

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