LEGITTIMO L’USO PIU’ INTENSO DEL BENE COMUNE SE NON LO SI PRIVATIZZA

Cassazione generosa con chi trasforma gli spazi comuni, magari ingentilendoli.

La condomina che trasforma un finestra in porta finestra per accedere al terrazzo condominiale dal suo appartamento e mette sul lastrico solare una ringhiera e delle fioriere, può lasciare tutto al suo posto se, con il suo intervento, non ha cambiato la destinazione principale del bene.

La Corte di cassazione, con la sentenza 16260/2017, accoglie il ricorso di una signora che amava i fiori e il sole. Per godere degli uni e degli altri aveva creato una porta finestra all’interno della sua casa, attraverso la quale, salendo tre scalini, poteva accedere al terrazzo condominiale dove aveva sistemato degli attrezzi da giardino e delle fioriere.

Per la Corte d’Appello la ricorrente doveva rimuovere tutto e riportare il lastrico alla sua disposizione originale, alterata con i suoi interventi. Secondo la Corte territoriale, infatti, la ricorrente con la porta finestra la ringhiera e i fiori aveva di fatto “privatizzato”, rendendo di uso esclusivo un bene di proprietà condominiale. Ma anche la signora ha da dire la sua e la Cassazione le dà ragione.

Al terrazzo condominiale, infatti, si poteva accedere solo dall’appartamento della ricorrente, la quale, grazie ai manufatti della “discordia” ne utilizzava solo una parte, senza pregiudicare gli altri partecipanti né alterare la destinazione di copertura degli edifici sottostanti.

Per la Cassazione basta ad accogliere il ricorso annullando con rinvio il verdetto con il quale la Corte d’Appello chiedeva alla donna il ripristino nella condizione originaria.

La Cassazione precisa che un corretto uso della cosa comune (articolo 1102 del Codice civile) non esclude la possibilità per il singolo partecipante di godere maggiormente del bene né di servirsene per usi esclusivamente personali, traendone ogni possibile utilità. Non si può, infatti, intendere l’uso paritetico come un’assoluta identità di utilizzo della “res”, perché in tal modo si vieterebbe a ciascuno di fare della cosa comune un uso a proprio vantaggio.

I rapporti tra condòmini devono essere improntati ad un principio di solidarietà, che impone un costante equilibrio.

Se dunque è prevedibile che gli altri condomini non siano nelle condizioni, a differenza della ricorrente, di fare lo stesso uso del lastrico solare, la signora è libera di sfruttare al massimo il suo “vantaggio” logistico.

Il limite scatta solo se, con la modifica, potrebbe impedire ai titolari di utilizzare in futuro il terrazzo perché è stato limitato il piano di calpestio o è stata compromessa la funzione di copertura.

Leggi il testo integrale della sentenza qui.

(18 m.ti w-l)

TEAMACAI

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Commenti

  1. Nicla says

    Salve, vorrei avere specifiche per l’installazione di una canna fumaria in condominio in quanto vorrei installare una stufa a pellet, abito al penultimo piano di una piccola palazzina di 4 piani e non potendo utilizzare la canna fumaria esistente del condominio in quanto gli altri condomini sono ancora collegati per lo scarico dei fiumi delle vecchie caldaie, vorrei ripiegare per l’installazione in salone dove quindi la canna fumaria per lo scarico dei fumi a tetto passa lungo il muro sul retro della palazzina, ho chiesto tramite assemblea di condominio di poter installare la canna fumaria a mie spese ma mi è stato negato dai condomini, così vorrei sapere in virtù dell’attuale normativa de questo diniego sia legittimo o se si tratta di mero ostruzionismo e se è possibile avere nella specifica anche i riferimenti normativi,
    Vi ringrazio anticipatamente, resto in attesa di preziose informazioni.
    Un saluto
    Nicla

  2. teamACAI says

    Egr. Utente,
    in generale lei non ha bisogno dell’autorizzazione dei condomini per apporre una canna fumaria sul muro perimetrale; ci sono dei limiti, derivanti per esempio dal tipo di facciata (se visibile dalla strada o meno) e più in generale dal rispetto del decoro architettonico, e sempre che il regolamento di condominio non lo vieti. In qualità di condomina, può usare le parti comuni come meglio le torna comodo, rispettando però i predetti limiti e quelli posti dalla normativa di settore (come le distanze dalle finestre e balconi).
    In tal caso, non necessita di alcuna autorizzazione.
    Migliori saluti
    TEAMACAI

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