PER IL FURTO AGEVOLATO DAI PONTEGGI LA RESPONSABILITA’ DEL CONDOMINIO E’ TUTTA DA PROVARE

La Suprema Corte mette ordine tra le sentenze in tema di furto in condominio durante i lavori delle facciate per commettere il quale il ladro si serve dei ponteggi.

Si tratta di un argomento particolarmente importante in condominio, vista la notevole incidenza ed il continua ripetersi di tali fenomeni, e che avevamo già affrontato in breve in questo nostro articolo.

Lo fa di recente con la sentenza n.15176/2017 che esclude una automatica responsabilità da custodia ex art.2051 c.c. in capo al condominio.

Così in motivazione:

Secondo costante e risalente giurisprudenza di questa Corte, in caso di furto in appartamento condominiale commesso con accesso dalle impalcature installate in occasione della ristrutturazione dell’edificio, è certamente configurabile la responsabilità dell’imprenditore, ai sensi dell’art. 2043 c.c., per omessa ordinaria diligenza nella adozione delle cautele atte ad impedire l’uso anomalo dei ponteggi.

Una responsabilità del condominio committente, concorrente con quella dell’appaltatore, è ritenuta altresì configurabile (secondo i principi generali, e quindi sempre ai sensi dell’art.2043 c.c.) in caso di concreta riferibilità ad esso dell’evento, per “culpa in eligendo” (e cioè per essere stata affidata l’opera ad un’impresa assolutamente inidonea), o laddove l’appaltatore – in base ai patti contrattuali – sia stato un semplice esecutore dei suoi ordini ed abbia agito quale “nudus minister’, attuandone specifiche direttive.

Secondo alcune pronunzie, il condominio potrebbe inoltre essere chiamato a rispondere del danno in concorso con l’appaltatore anche per l’omessa vigilanza e custodia cui è obbligato quale soggetto che ha disposto l’installazione ed il mantenimento della struttura; in proposito viene sovente richiamata la responsabilità per cose in custodia ai sensi dell’art. 2051 c.c. (cfr. ad es., tra le più recenti: Cass. n. 26900 del 19/12/2014; n. 6435 del 17/03/2009; n. 4591 del 22/02/2008; n. 9707 del 06/10/1997; n. 913 del 09/02/1980; n. 691 del 10/03/1972).

Peraltro, ai fini della sussistenza della responsabilità di cui all’art. 2051 c.c. sono necessari due presupposti: a) una relazione diretta tra la cosa e l’evento dannoso, intesa nel senso che la prima, per il suo intrinseco dinamismo o per l’insorgere in essa di un evento dannoso, abbia prodotto direttamente il secondo, e non sia stata invece solo lo strumento mediante il quale l’uomo abbia causato il danno con la sua azione od omissione; b) un effettivo potere fisico del soggetto sulla cosa, comportante a carico del predetto l’obbligo di vigilare la cosa medesima e di mantenerne il controllo, in modo da impedire che essa produca danni a terzi.

Conclude allora la Suprema Corte:

È quindi da escludere, in linea di principio, che – in caso di furto reso possibile dall’omessa adozione delle necessarie misure di sicurezza in relazione all’impalcatura di proprietà e/o installata, come nella specie, dall’appaltatore per effettuare lavori nello stabile condominiale – possa automaticamente affermarsi sussistere a carico del condominio committente, ai sensi dell’art. 2051 c.c., una responsabilità oggettiva o presunta, “da custodia” della struttura, della quale quest’ultimo ha semplicemente consentito l’installazione, laddove si riconosca a carico dello stesso appaltatore (proprietario e/o quanto meno diretto installatore e utilizzatore della predetta struttura) esclusivamente una responsabilità ordinaria per colpa, ai sensi dell’art. 2043 c.c..
In una siffatta ipotesi, la responsabilità del condominio committente può essere affermata esclusivamente ai sensi dell’art. 2043 c.c., in concorso con quella dell’appaltatore, per omissione degli obblighi di vigilanza sull’attività di quest’ultimo.

Ed in tale ottica costituisce questione di fatto stabilire in quali limiti ed in quali termini lo stesso condominio disponga, nella vicenda concreta, di tali poteri di vigilanza, ed eventualmente anche in che termini ed in che limiti sia comunque esigibile, secondo l’ordinaria diligenza che, nell’affidamento a terzi di lavori in appalto da svolgersi sulle parti comuni dell’edificio, esso si riservi in ogni caso siffatti poteri, a tutela dei condomini e dei terzi ai quali dai lavori stessi possano derivare eventuali pregiudizi.

La sentenza si apprezza particolarmente per la acuta e lucida spiegazione dei principi che reggono la responsabilità da cosa in custodia ex art.2051 c.c., alla luce dei quali principi effettivamente è da escludere una automatica responsabilità oggettiva o da custodia della struttura in base all’articolo 2051 del Codice civile del condominio committente per il furto a privati resosi possibile per l’omessa adozione delle necessarie misure di sicurezza all’impalcatura da parte dell’impresa appaltatrice.

Leggi il testo integrale della sentenza qui.

(15 m.ti w-l)

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