STALKING CONDOMINIALE ?

Se il reato di stalking (atti persecutori di cui all’art. 612-bis c.p.) è ormai noto a tutti, la figura dello stalking condominiale è invece ancora in fase di assorbimento.

Non si tratta di un’ipotesi speciale, ma di una applicazione giurisprudenziale della figura criminosa, resa possibile dalla formulazione degli elementi costitutivi della fattispecie.

La realtà condominiale rappresenta terreno fertile per la nascita di contrasti e dissidi che possono dirompere nell’area del penalmente rilevante, qualora vengano lesi o messi in pericolo beni giuridici tutelati da specifiche fattispecie incriminatrici.

Le statistiche rilevano che una buona percentuale dei reati di stalking si realizzano nel condominio, dove gli animi esacerbati da rancori pregressi o le innumerevoli incomprensioni e intolleranze nei rapporti di vicinato possono tradursi e trasmodare in condotte persecutorie.

Per comprendere questo nuovo fenomeno occorre partire dall’analisi della sentenza della Cassazione che ha esteso l’ambito di applicabilità dell’art. 612-bis al contesto condominiale (Cass. pen., sez. V, 25 maggio 2011, n. 20895).

Nel caso sottoposto all’attenzione della Corte un condomino aveva posto in essere una serie di atti molesti contro alcune donne dell’edificio senza che vi fosse alcuna connessione logica tra di esse; le pedinava e le braccava nell’ascensore minacciandole di morte e insultandole in vario modo. Il suo bersaglio non era una singola donna, ma l’intero genere femminile residente nel condominio.

Il supremo consesso ha sussunto le varie condotte moleste perpetrate ai danni di più persone di sesso femminile nel reato di cui all’art. 612-bis, integrandone un’unica violazione. Secondo il pensiero della Corte (ribadito recentemente da Cass. pen., Sez. III, 14 novembre 2013, n. 45648) il fatto può essere costituito anche da due sole condotte, purché idonee a cagionare nella vittima un grave stato di ansia e di paura per la propria incolumità, costringendola a modificare le proprie abitudini di vita.

E l’indefettibilità dell’evento nella costruzione della fattispecie è dimostrata dall’assunto per cui può configurarsi reato anche nei confronti di chi non è stato direttamente oggetto di atti persecutori, ma abbia subito gli effetti negativi della condotta indicati nella norma incriminatrice. Difatti, la minaccia rivolta ad una persona può coinvolgere altri soggetti o comunque costituirne molestia, come nell’ipotesi di chi minacci «d’abitudine ogni persona attendendo ogni mattina nello stesso posto un mezzo di trasporto per recarsi al lavoro».

È «ineludibile l’implicazione che l’offesa arrecata ad una persona per la sua appartenenza ad un genere turbi di per sé ogni altra che faccia parte dello stesso genere». E «se la condotta è reiterata indiscriminatamente contro talaltra, perché vive nello stesso luogo privato, sì da esserne per questa ragione occasionalmente destinataria come la precedente persona minacciata o molestata, il fatto genera all’evidenza turbamento in entrambe».

Pertanto, nel caso di specie, l’imputato è stato condannato per il reato di stalking ai danni dell’intero genere femminile residente nel condominio, in quanto, benché vittime dirette degli atti persecutori siano state solo alcune donne, il fatto ha generato nelle altre paure e stati d’ansia nell’eventualità di incontrare l’aggressore nell’edificio, costringendole a mutare le proprie abitudini.

L’applicazione estensiva dello stalking al contesto condominiale consente quindi di apprestare un efficace strumento di tutela anche per tutti coloro che -in via anche solo indiretta- subiscono un turbamento alla propria tranquillità domestica e sono o si sentono costretti ad alterare il proprio modus vivendi.

Proprio qualche settimana fa una famiglia di tre persone, che da mesi si accaniva con molestie di ogni tipo contro i vicini di casa del piano di sotto, è stata obbligata a lasciare definitivamente il proprio alloggio e a non farvi più ritorno, perché ritenuta responsabile di “stalking condominiale” in una palazzina a Gela.

La misura cautelare nei loro confronti è una delle prime applicate in Sicilia ed è stata eseguita dalla polizia su ordine del gip del tribunale gelese. Gli investigatori hanno messo sotto controllo ambientale gli appartamenti dei condomini e hanno accertato che in uno del piano superiore in vari momenti della giornata gli occupanti  battevano le sedie, urlavano, mandavano musica ad altissimo volume, facevano schiamazzi notturni, muovevano i mobili, lasciavano cadere dal balcone acqua e oggetti vari, mentre in giro raccontavano invece di essere stati aggrediti dagli odiati vicini.

Tutto però è stato rigorosamente registrato dalle telecamere della polizia e dai sensori installati dei tecnici dell’Arpa (l’agenzia regionale di protezione ambientale) intervenuta per accertare il livello effettivamente altissimo della rumorosità causata.

(13 m.ti w-l)

TEAMACAI

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