ASSEMBLEA CON UNA SOLA PERSONA/DELEGATO?

Prendiamo lo spunto dal quesito postoci da un ns. assiduo lettore per affrontare brevemente una tematica spesso ignorata: quella dell’assemblea solitaria.

“Spett.le Associazione, 

Vorrei sapere se è valida un’assemblea condominiale con la presenza di un solo condomino delegato dalla maggioranza degli altri.

Grazie per la risposta. V.F.”

La questione è stata trattata e risolta di recente dal Trib. Milano, con la sentenza 21 ottobre 2010, n. 11941, che così motiva:

<<Orbene i ricorrenti lamentano la mancanza dei quorum deliberativi nonché l’irregolarità della costituzione dell’assemblea e della sua verbalizzazione per essere presenti all’assemblea alcuni condomini, ma solo per delega e non vi è una indicazione precisa dei condomini presenti.

Dall’esame della documentazione in atti emerge che sebbene nel verbale della assemblea del 19.6.2008 alla riga 7 non sia indicato il numero dei condomini intervenuti, il documento 3 prodotto da parte ricorrente chiarisce che nel corso dell’assemblea erano presenti 7 condomini su 20 e tutti per delega al Sig. Bi.

In difetto di alcuna previsione legislativa al riguardo, solo il regolamento di condominio può limitare il numero di deleghe da attribuire ad una stessa persona: nel caso in esame non vi è in atti prova che il regolamento condominiale limiti il numero di deleghe da rilasciare ad un soggetto. Va detto però che dalla attenta lettura dell’art. 72 (ndr: 67) disp. att. c.c. si evince che l’esercizio del diritto di delega non può dominare sulla superiore esigenza di garantire l’effettività del dibattito e la concreta collegialità delle assemblee, nell’interesse comune dei partecipanti alla comunione, considerati nel loro complesso e singolarmente.

Pertanto al fine di garantire l’effettività del dibattito e la concreta collegialità delle assemblee, nell’interesse comune dei partecipanti alla comunione singolarmente e nel loro complesso considerati (in proposito anche cass. nn. 853 – 73, 4530 – 80), non può ritenersi legittima una delibera assembleare resa alla presenza di un solo soggetto delegato da tutti i condomini partecipanti per delega all’assemblea, come quella oggi impugnata.

La totale assenza di collegialità comporta la annullabilità della delibera assembleare per vizi relativi alla regolare costituzione dell’assemblea>>.

Ordunque, l’art.67 d.a.c.c. è stato modificato dalla riforma, che ha introdotto un limite al diritto di rappresentanza, dicendo al primo comma che <<Se i condomini sono più di venti, il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condomini e del valore proporzionale>>.

Tale modifica indica proprio la volontà legislativa di garantire una effettiva collegialità dell’assemblea, per cui il dictum Milanese potrebbe/dovrebbe anche avere una valenza nel nuovo impianto legislativo.

Ed infatti:

<<La norma del regolamento condominiale che limita, non la facoltà del condomino di partecipare alle assemblee a mezzo di un suo rappresentante, ma la possibilità del rappresentante di accettare l’incarico da parte di più di due condomini, non viola alcuna disposizione e risponde all’esigenza di garantire il dibattito e la collegialità delle assemblee.>> (Cass. 28/03/1973, n. 853).

(9 m.ti w-l)

TEAMACAI

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Commenti

  1. giovanni says

    Molto, ma MOLTO intrinsecamente è stato trattato il 2° cpv del 3° c. art 1136 c.c. !
    vorrei cortesemente kiedere una risposta BEN chiara ed di ULTIMA data.
    mille grazie
    Giovanni C.

  2. teamACAI says

    Egr. Lettore,
    quelle riportate nell’articolo sono le ultime sentenze rinvenibili nelle banche dati pubbliche; di più nuove non pare ce ne siano.
    Le risposte le danno i giudici, con sentenze neppure univoche. Noi possiamo limitarci a dire la nostra.
    Fino a prova contraria, valgono i principi delle sentenze indicate. Fino a prova contraria, per l’appunto… I giudici sono sempre liberi di pensarla diversamente.
    saluti
    TEAMACAI
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  3. Serenella Siriaco says

    Vorrei sapere se in assemblea condominiale di una multiproprietà l’amministratore uscente può fare l’assemblea in prima convocazione alla presenza di sole tre persone rappresentate o dall’amministratore uscente delle comunioni o da indicazioni di voto date a distanza o oer posta.

  4. Serenella Siriaco says

    Inoltre nella stessa assemblea in prima convocazione sono stati eletti prima l’amministratore delle comunioni – che poi ha rappresentato gli assenti- e poi con i suoi voti l’amministratore del condominio.

  5. teamACAI says

    Salve,
    l’amministratore delle comunioni può partecipare. non è possibile dare voti a distanza o per posta.
    saluti
    avv. Danilo Corona

  6. teamACAI says

    salve,
    sostanzialmente va vista cosa dice il regolamento del condominio e delle comunioni. In mancanza, è possibile fa coincidere le due assemblee (condominio e comunioni) che nei rispettivi ambiti potranno perfettamente deliberare.
    In ogni caso, per la validità della delibera condominiale vanno sempre rispettate le regole del c.c..
    saluti
    avv. Danilo Corona

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