SPETTA AL G.O. DECIDERE DELLA OCCUPAZIONE ABUSIVA DI TERRENO PRIVATO SENZA ATTO AMMINISTRATIVO

Quando il comportamento della P.A. (e di chi agisca per conto di essa) non si ricolleghi ad un formale provvedimento amministrativole azioni dei privati sono esperibili davanti al giudice ordinario. 

E’ questa, in sintesi, il contenuto dell’arresto n.32364 del 13 dicembre 2018 delle Seziono Unite della Cassazione.
Il caso: nel dicembre 2013, a seguito di abbondanti precipitazioni piovose, una frana di grandi dimensioni si era staccata dal terreno pertinenziale di un condominio sovrastante la fascia di terreno di proprietà di alcuni privati ed aveva occupato la salita di San Cipriano, e una impresa incaricata dal Comune aveva invaso con mezzi d’opera il terreno di tali privati, riversando su di esso sia i detriti che si erano naturalmente depositati, a seguito del distacco franoso, sul terreno sovrastante, sia il materiale instabile che minacciava di rovinare dalla collina, appositamente distaccato durante le operazioni di messa in sicurezza.
Detti privati ricorrevano così alla magistratura ordinaria in via possessoria, lamentandosi dell’operato del comune e della ditta incaricata che aveva agito quale affidataria di lavori urgenti provvisionali atti alla messa in sicurezza dello smottamento, che il Comune non aveva adottato né comunicato alcun provvedimento amministrativo atto a giustificare l’occupazione del terreno di proprietà di essi ricorrenti e che, nonostante le promesse di sollecita rimozione dei detriti, il loro terreno continuava ad essere inaccessibile ed inutilizzabile.
Il Comune a sua volta, nel costituirsi in giudizio, in via pregiudiziale eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sul rilievo che il deposito dei detriti nel terreno dei ricorrenti era stato conseguenza di un’ordinanza contingibile ed urgente del sindaco che aveva disposto l’adozione dei provvedimenti necessari per la messa in sicurezza dell’area.
Il Tribunale di Genova emetteva quindi il richiesto provvedimento interdittale, ordinando alla società e al Comune di reintegrare i ricorrenti nel possesso del terreno.
Nella pendenza del giudizio di merito dinanzi al Tribunale il Comune ha proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, chiedendo affermarsi il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore del giudice amministrativo, deducendo che nella vicenda si tratta dell’esecuzione dell’ordinanza contingibile e urgente n. 11 del 28 dicembre 2013, adottata dal sindaco ai sensi dell’art. 54, comma 4, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, a causa del pericolo concreto di riversamento di materiale franoso e manufatti instabili di vario tipo, che aveva addirittura portato alla chiusura della sottostante linea ferroviaria. Ad avviso del Comune, vi sarebbe giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lettera q), cod. proc. amm.. In ogni caso, sussisterebbe il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in ragione della natura autoritativa e discrezionale del potere esercitato dalla P.A. e della conseguente qualificazione in termini di interesse legittimo della pretesa azionata in giudizio: lungi dall’avere illegittimamente realizzato un mero comportamento materiale sine titu/o, la P.A. avrebbe emesso provvedimenti a tutela dell’incolumità pubblica nell’esercizio dei poteri autoritativi riconosciuti dal nostro ordinamento.
La vicenda giudiziaria giunge alle Sezioni Unite della Suprema Corte che, così motivano:
…. le azioni possessorie, secondo la giurisprudenza di questa Corte, sono esperibili davanti al giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione (e di chi agisca per conto di essa) solo quando il comportamento perseguito dalla medesima non si ricolleghi ad un formale provvedimento amministrativo, emesso nell’ambito e nell’esercizio di poteri autoritativi e discrezionali ad essa spettanti (di fronte ai quali le posizioni soggettive del privato hanno natura non di diritto soggettivo, bensì di interesse legittimo, tutelabile, quindi, davanti al giudice amministrativo), ma si concreti e si risolva in una mera attività materiale, disancorata e non sorretta da atti o provvedimenti amministrativi formali, mentre, ove dette azioni siano proposte in relazione a comportamenti attuati in esecuzione di poteri pubblici o comunque di atti amministrativi, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario (Cass., Sez. Un., 17 aprile 2003, n.6189; Cass., Sez. Un., 8 giugno 2007, n. 13397; Cass., Sez. Un., 21 giugno 2012, n. 10285; Cass., Sez. Un., 24 ottobre 2014, n. 22614; Cass., Sez. Un., 2 agosto 2016, n. 16083).
La sentenza integrale è visionabile qui.
(8 m.ti w-l)

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