Certificazione unica, reddito autonomi: invio tardivo senza sanzioni

Si avvicina la scadenza della nuova certificazione unica dei redditi e giungono due novità dall’Agenzia delle Entrate.

La prima riguarda il software di compilazione ed invio telematico dei dati entro il 9 marzo che dalla settimana scorsa è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.it. 

La seconda è invece la positiva apertura dell’amministrazione finanziaria sul fronte delle sanzioni.

Per il primo anno di applicazione del nuovo modello CU, infatti, le certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi non dichiarabili mediante il modello 730, come i redditi di lavoro autonomo non occasionale, possono essere inviate anche successivamente il 9 marzo, senza applicazione di sanzioni. 

Le sanzioni permangono per le certificazioni tardive dei redditi di lavoro dipendente, assimilati e redditi diversi. 

Con un comunicato stampa diffuso nei giorni scorsi, l’Agenzia chiarisce che, al fine di semplificare la prima applicazione del nuovo adempimento relativo all’invio, per il primo anno gli operatori potranno scegliere se compilare la sezione dedicata ai dati assicurativi relativi all’Inail e se inviare o meno le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti.

Sempre per il primo anno, fermo restando che tutte le certificazioni uniche che contengono dati da utilizzare per la dichiarazione precompilata devono essere inviate entro il 9 marzo 2015, quelle contenenti esclusivamente redditi non dichiarabili mediante il modello 730 (come i redditi di lavoro autonomo non occasionale) possono essere inviate anche successivamente, senza applicazione di sanzioni. 

Proviamo ad offrire una interpretazione a quanto contenuto nel comunicato dell’Agenzia delle Entrate.

L’amministrazione puntualizza che non si applicano le sanzioni alle dichiarazioni “contenenti esclusivamente redditi non dichiarabili mediante il modello 730 (come i redditi di lavoro autonomo non occasionale)”.

Ciò potrebbe significare che se il sostituto di imposta ha corrisposto ad un soggetto, esemplificando, sia redditi di lavoro dipendente che di lavoro autonomo abituale, dovrebbe procedere all’invio nei termini relativamente al percipiente interessato e per tutti i redditi oggetto di certificazione unica. Il condizionale deriva dal fatto che le istruzioni della certificazione unica prevedono che occorre compilare un solo modello nel caso di redditi di lavoro dipendente anche in presenza di più rapporti di lavoro, ma per i redditi di lavoro autonomo provvigioni e redditi diversi invece tale vincolo non c’è.

In particolare, le stesse istruzioni indicano che se sono stati corrisposti più̀ compensi, il sostituto ha la facoltà di indicare i dati relativi secondo le seguenti modalità:
• totalizzare i vari importi e compilare un’unica certificazione qualora i compensi siano riferiti alla stessa causale
• compilare tante certificazioni quanti sono i compensi erogati nell’anno avendo cura di numerare progressivamente le singole certificazioni riguardanti il medesimo percipiente.

A ciò si aggiunga altresì la possibilità di suddividere il flusso telematico inviando, oltre il frontespizio ed eventualmente il quadro CT, le certificazioni dati lavoro dipendente ed assimilati separatamente dalle certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. Dunque sembrerebbe possibile procedere con l’invio nei termini della dichiarazione con i dati relativi ai redditi di lavoro dipendente e procedere successivamente ad un separato invio con i redditi di lavoro autonomo e provvigioni (quelli diversi vanno inviati comunque entro il 9 marzo in quanto non oggetto di tolleranza).

La prima lettura di quanto affermato dall’Agenzia abbiamo detto potrebbe, la seconda invece la possibilità di suddividere le certificazioni diverse da quelle di lavoro dipendente.

Si ritiene pertanto che l’interpretazione che consente di rimanere al riparo da sanzioni nel caso di invio nei termini delle sole dichiarazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, assimilato e diversi entro il 9 marzo, e successivamente tutti quelli comportano l’impossibilità di utilizzo del modello 730, sia quella più coerente con l’obiettivo di fornire i dati per predisporre la dichiarazione 730 precompilata, che sarà messa a disposizione dei pensionati e dei lavoratori dipendenti, online a partire dal 15 aprile. Non a caso il comunicato dell’Agenzia delle Entrate richiede la trasmissione nei termini dei redditi che contengono dati da utilizzare per la dichiarazione precompilata.

Dunque, le sanzioni dovrebbero riguardare quelle certificazioni inviate dopo il 9 marzo che dovessero riportare redditi di lavoro dipendente, assimilati e redditi diversi.

L’auspicio è che dopo il comunicato diffuso possano giungere ulteriori indicazioni che possano confermare la predetta interpretazione.

(13 m.ti w-l)

TEAMACAI
_________________________________________________________________
HAI DEI DUBBI? VUOI COMMENTARE ANCHE TU L’ARGOMENTO ?
Scrivi i tuoi QUESITI (numerandoli) e COMMENTI, e ti risponderemo GRATUITAMENTE dandoti la precedenza SE:
1. avrai messo “MI PIACE” sulla nostra pagina Facebook: https://www.facebook.com/pages/ACAI-Associazione-Condominialisti-Amministratori-Italiani/421792057984455?ref=hl
2. avrai portato il mouse sopra il pulsante “TI PIACE” e selezionato “RICEVI LE NOTIFICHE”. Solo così continuerai a ricevere tutti i nostri aggiornamenti (senza far ciò non vedrai circa il 60% di ciò che pubblicheremo!).

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *