NUOVO REGIME FORFETARIO: IL CUMULO CON I REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE

Come visto nei precedenti articoli, la principale novità del regime forfetario attiene alla determinazione del reddito e dell’imposta.

Per i contribuenti forfetari, infatti, il reddito imponibile non dovrà essere calcolato attraverso la contrapposizione di componenti positivi e negativi, ma deriverà semplicemente dall’applicazione ai ricavi/compensi di una percentuale (coefficiente di redditività è differenziato a seconda del settore di attività) che rappresenta l’ammontare dei costi riconosciuti, predeterminato del Legislatore.

La legge stabilisce altresì che “I contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell’impresa familiare fiscalmente a carico, ai sensi dell’articolo 12 … [TUIR], ovvero, se non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi, si deducono dal reddito determinato ai sensi del presente comma. L’eventuale eccedenza è deducibile dal reddito complessivo …”.

È confermata pertanto la regola in base alla quale i contributi previdenziali sono deducibili direttamente dal reddito d’impresa/lavoro autonomo al fine di evitare che siano “persi” per incapienza del reddito complessivo.

Sul reddito, così determinato, si applica l’imposta sostitutiva del 15%.

In sede di approvazione in legge del D.D.L Stabilità 2015 è stata prevista una ulteriore condizione di accesso, la quale prevede che il reddito come sopra calcolato dovrà essere prevalente rispetto a quelli di lavoro dipendente o da pensione percepiti; la prevalenza non va verificata se la somma di redditi (d’impresa o autonomo) e quelli da dipendente non superano i 20.000 euro, o se il rapporto di lavoro è cessato.

Di seguito alcuni esempi. cumulo

Esempio 1

Un contribuente svolge un’attività d’impresa e una di lavoro dipendente secondo i seguenti importi:

reddito impresa (calcolato con forfait) 18.000;

reddito lavoro dipendente 15.000.

Il contribuente può operare nel nuovo regime forfettario perché il reddito d’impresa è prevalente rispetto a quello di dipendente.

Esempio 2

Un contribuente svolge un’attività di lavoro autonomo e una di lavoro dipendente secondo i seguenti importi:

reddito lavoro autonomo (calcolato con forfait) 5.000 euro;

reddito lavoro dipendente 12.000 euro.

Il contribuente può operare nel nuovo regime forfettario perché anche se il reddito di lavoro dipendente è prevalente rispetto a quello di impresa la loro somma non supera i 20.000 euro.

Esempio 3

Un contribuente svolge un’attività di lavoro autonomo e una di lavoro dipendente secondo i seguenti importi:

reddito lavoro autonomo (calcolato con forfait) 9.000 euro;

reddito lavoro dipendente 15.000 euro.

Il contribuente non può operare nel nuovo regime forfettario perché il reddito di lavoro dipendente è prevalente rispetto a quello di lavoro autonomo e la loro somma supera i 20.000 euro.

Esempio 4

Un contribuente svolge un’attività d’impresa e una di lavoro dipendente secondo i seguenti importi:

reddito impresa (calcolato con forfait) 10.000 euro;

reddito lavoro dipendente 5.000 euro.

Il contribuente può operare nel nuovo regime forfettario perché il reddito d’impresa è prevalente rispetto a quello di dipendente.

Conclusioni

Il reddito d’impresa/professionista deve essere maggiore di un eventuale reddito da dipendente ed assimilati conseguito dallo stesso contribuente.

Tale prevalenza non dovrà essere verificata se la somma dei redditi da lavoro autonomo con quelli da dipendente non risulti superore a 20.000 euro oppure se il rapporto di lavoro è cessato.

(10 m.ti w-l)

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Commenti

  1. Carlo Orlandoni says

    Nell’esempio 3 , a prescindere dalla somma dei due redditi, il contribuente fuoriuscirebbe dal regime forfetario dall’anno successivo a quello in cui il reddito da lavoro dipendente supera quello da lavoro autonomo. E’ corretto?

  2. Dott. Sergio Venditti says

    Se il titolare di partita iva, per la stessa attività percepisce anche un reddito di partecipazione da una associazione professionale e la somma dei due redditi non supera i minimi può accedere comunque al regime forfait?

  3. teamACAI says

    Egr. Utente,
    si.
    saluti
    TEAMACAI
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