IL GIUDIZIO DI MERITO CIRCA L’AVVENUTO PAGAMENTO

Il Giudice è libero di considerare non provato un credito se ritiene che alle quietanze prodotte non corrisponda un reale pagamento. 

E’ questa la conclusione della vicenda sottesa alla sentenza della Cassazione n.15549/2017.

Il caso: un amm.re del condominio di cui è condòmino viene dapprima denunciato per appropriazione indebita di fondi condominiali, e poi raggiunto da un decreto ingiuntivo per il pagamento di contributi condominiali. Il processo penale termina con una assoluzione per prescrizione, mentre nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l’amm.re si difende con documenti (verbali assembleari e ricevute varie) di sua stessa formazione al tempo in cui era amministratore. I giudici del merito rigettano l’opposizione, rilevando trattarsi di documenti formati dallo stesso condòmino/ex-amministratore il quale, proprio per tale attività, era stato sottoposto a procedimento penale per il reato di cui all’art. 640 c.p. in relazione ad attività fraudolente che gli avrebbero procurato un vantaggio economico non inferiore ad € 200.000,00, con riferimento alle modalità di tenuta della contabilità ed ai rapporti con le imprese esecutrici dei lavori di manutenzione. Dall’acquisita relazione della Guardia di Finanza e dalle dichiarazioni dell’ingegnere DL e dell’amministratore della ditta appaltatice, la Corte d’Appello deriva poi la prova presuntiva che in verità l’amm.re/condomino non avesse mai versato le somme dovute al Condominio, ritenendo egualmente prive di rilevanza probatoria dell’avvenuto pagamento del credito le delibere di approvazione dei bilanci.

La questione giunge alla Cassazione, che nel ribadire fermi principi così si pronuncia:

E’ in ogni caso da ribadire che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo concernente il pagamento di contributi per spese, il condominio soddisfa l’onere probatorio su esso gravante con la produzione del verbale dell’assemblea condominiale in cui sono state approvate le spese, nonché dei relativi documenti (Cass. Sez. 2, 29 agosto 1994, n. 7569).

Quando il condominio abbia così provato il proprio credito, spetta al singolo condomino, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 2697 c.c., l’onere di provare l’effettivo pagamento del proprio contributo. A tal fine, la deliberazione dell’assemblea di condominio che procede all’approvazione del rendiconto consuntivo emesso dall’amministratore non ha valore automatico di riconoscimento dell’avvenuto pagamento in relazione alle poste creditorie verso i singoli partecipanti che non siano specificamente riportate, poiché la quietanza postula un atto di volizione unilaterale e recettizio. In ogni caso, la valutazione delle risultanze documentali ai fini della dimostrazione dell’avvenuto pagamento del debito per cui è lite è rimessa all’accertamento compiuto dal giudice di merito che, se non nei limiti dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., si sottrae al sindacato di legittimità.

Ergo, in parole povere, i Giudici bene hanno fatto secondo la Cassazione a rigettare l’opposizione, perché i verbali non valgono come ricevute, essendo queste atto negoziale recettizio, e tale non sarebbe il verbale che approva un rendiconto condominiale, ed in ogni caso non si può più entrare nella valutazione di merito fatta dai Giudici circa l’avvenuto o meno pagamento.

La giustificazione in diritto fornita Cassazione pare una forzatura, tanto che infatti non è sufficientemente argomentata e, per chiudere il discorso, si trincera dietro il principio della insindacabilità delle valutazioni  del giudice di merito.

Una delibera che, ex se, vale a riconoscere i crediti verso i condomini, non varrebbe per la Cassazione nello stesso tempo a riconoscere i non crediti per avvenuto pagamento (seppure sia evidente che il bilancio indica entrate ed uscite, e quindi i pagamenti dei condomini e i crediti insoddisfatti)!

La Cassazione, non argomentando a sufficienza la questione, ha perso probabilmente un’occasione per fare chiarezza circa gli effetti sostanziali della approvazione di un rendiconto operata da un condominio.

Il testo integrale della sentenza è consultabile qui.

(9 m.ti w-l)

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