LA CONSEGNA TRASFERISCE LA RESPONSABILITA’ DELLA COSTUDIA DEI BENI IN APPALTO

Per la Cassazione n.1279/2017, è orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità quello per cui, in caso di appalto, la consegna è sufficiente a trasferire il potere di fatto sul bene all’appaltatore che deve eseguirvi opere di riparazione, e, quindi, la relativa custodia, con conseguente configurabilità della responsabilità ex art. 2051 cod. civ..

Perciò, per i danni verificatisi a causa di infiltrazioni d’acqua piovana nel corso dei lavori di rifacimento del lastrico solare, ove risulti provato che l’appalto abbia comportato il totale trasferimento all’appaltatore del potere di fatto sulla cosa, con i connessi oneri di custodia, non è configurabile la responsabilità del condominio e del proprietario esclusivo del terrazzo ex art. 2051 c.c..

L’autonomia dell’appaltatore, il quale esplica la sua attività nell’esecuzione dell’opera assunta con propria organizzazione e apprestandone i mezzi, nonché curandone le modalità ed obbligandosi verso il committente a prestargli il risultato della sua opera, comporta che, di regola, egli deve ritenersi unico responsabile dei danni derivati a terzi dall’esecuzione dell’opera; una corresponsabilità del committente può configurarsi in caso di specifica violazione di regole di cautela nascenti ex art. 2043 c.c., ovvero in caso di riferibilità dell’evento al committente stesso per culpa in eligendo, per essere stata affidata l’opera ad un’impresa assolutamente inidonea, ovvero quando l’appaltatore, in base a patti contrattuali, sia stato un semplice esecutore degli ordini del committente ed abbia agito quale nudus minister attuandone specifiche direttive (v., ex multis, 1/06/2006, n. 13131 e tra le più recenti Cass. 25/01/2016, n. 1234).

Il testo integrale della sentenza è consultabile qui.

(5 m.ti w-l)

TEAMACAI

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Commenti

  1. Sara says

    Buonasera, durante lavori di ristrutturazione sono stati fatti danni all’appartamento interno del vicino (crepa sul muro); preciso che oltre ad aver incaricato una ditta, avevo anche una CILA aperta con un direttore dei lavori (architetto), per cui chiedo se in primis la responsabilità è mia, o se avendo dei professionisti che gestivano la ristrutturazione, il vicino debba fare richiesta danni a loro. Grazie mille

  2. teamACAI says

    Salve,
    nei confronti del vicino la responsabilità è sempre di tutti (sua in primis, e poi ditta e DL).
    La ditta ed il DL, a seconda dei casi, potranno però mandarla esente dai danni ove dovesse essere riconosciuta una loro responsabilità esclusiva.
    Saluti e grazie per averci interpellati
    avv. Danilo Corona

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