POS OBBLIGATORIO ANCHE PER I CONDOMINI? NO, GRAZIE!

Siamo alle solite!

Testate giornalistiche di livello nazionale pubblicano notizie in materia condominiale del tutto errate.

A loro dire, l’obbligo di dotarsi di dispositivo Pos per permettere di pagare beni e servizi sopra i 30 euro coinvolgerebbe non solo gli amministratori di condominio, ma anche i condominii stessi.

Dicono che la norma si riferisce anche ai professionisti, e tali sono gli amministratori, che riscuotono dal condominio oltre al proprio compenso professionale anche le quote condominiali, e che entrambi questi versamenti dovrebbero quindi essere possibili, a norma di legge, attraverso il bancomat se superiori a 30 euro.

Dicono che potrebbe perciò capitare -all’amministratore che non si doti di Pos- da parte di un condomino particolarmente puntiglioso, la richiesta di pagare a mezzo Pos, con conseguente messa in mora del condominio creditore, sicché ad essere moroso non sarebbe il condomino, ma il condominio, con tutte le conseguenze di legge.

E poichè il Governo ha precisato l’inesistenza di sanzioni per inadempienza alla norma (lo ha dichiarato il sottosegretario all’Economia, Enrico Zanetti, in commissione Finanze alla Camera), suggeriscono due rimedi per mettersi al riparo da ogni possibile rischio:

1. anche gli amministratori di condominio dovrebbero valutare l’opportunità di dotarsi di dispositivi per i pagamenti elettronici.

2. altra possibilità sarebbe quella di chiedere ai condomini, con delibera assembleare, di definire il sistema di pagamento da utilizzare obbligatoriamente per i versamenti sul conto corrente condominiale (ad esempio bonifico bancario), di modo che i pagamenti risultino tracciabili ma non comportino un aggravio di spese che ricadrebbe sul condominio stesso.

In verità, quanto sopra NON POTRA’ MAI ACCADERE LEGALMENTE PERCHE’ L’OBBLIGO NON RIGUARDA IL CONDOMINIO IN SE’.

Andiamo per gradi.

Sulla Gazzetta ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2014 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 24 gennaio 2014 recante “Definizioni e ambito di applicazione dei pagamenti mediante carte di debito”.

Il decreto, emanato in riferimento a quanto previsto al comma 5 dell’art. 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (Decreto Crescita 2), è entrato in vigore dopo sessanta giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale e, quindi, il 28 marzo 2014.

Dall’1 gennaio 2014, ex art. 15, comma 4 del d.l. n. 179/2012 convertito dalla legge n. 221/2012, i professionisti avrebbero dovuto avere l’obbligo ad accettare pagamenti tramite carte di credito e a dotarsi quindi di POS, ma per l’entrata in vigore dell’obbligo del POS era necessario attendere il decreto attuativo, che ha fatto scattare l’obbligo a decorrere dal 28 marzo 2014.

Nel decreto è poi stabilito che fino al 30 giugno 2014 l’obbligo di accettazione varrà solo per le attività commerciali o professionali di maggiore dimensione, ossia quelle che nell’anno 2013 hanno avuto un fatturato superiore a 200 mila euro.

Nel decreto è precisato che, dopo il 30 giugno, l’obbligo si applica a tutti i pagamenti di importo superiore a 30 euro disposti a favore di imprese e professionisti.

Il punto è che l’articolo 15, commi 4 e 5, del Dl 179/2012 – poi modificato dal Milleproroghe 2013 (che ha spostato la scadenza al 30 giugno) –  prevede quindi che COMMERCIANTI E PROFESSIONISTI siano «tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito».

La  normativa riguarda le modalità di accettazione obbligatoria delle carte di debito come modalità di pagamento per l’acquisto di beni, servizi e prestazioni professionali.

Ergo, l’obbligo non si applica al condsmiley no 3ominio, che è un consumatore e non un professionista!

I singoli condomini, quando versano le proprie quote, non stanno acquistano alcun servizio o bene o prestazione, ma solo costituendo la provvista economica che consentirà poi al condominio tutto di acquistare tali beni o servizi da terzi.

Solo i fornitori del condominii (tra cui gli amministratori) sono obbligati al POS, ma non i loro condominii.

Pertanto, ove mai un condomino dovesse rifiutarsi di pagare le quote condominiali perché il condominio non ha il proprio POS, di certo non lo farebbe a giusta ragione, ma a torto, e ben potrebbe essere colpito da un’azione giudiziaria.

(12 m.ti w-l)

TEAMACAI

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Commenti

  1. raffaele says

    Buongiorno gentili signori dell’Acai; volevo oggi porvi un piccolo quesito di cui negli scorsi giorni ho sentito parlare.
    Nelle ricevute di pagamento, è necessaria anche la marca da bollo? Qualsiasi sia la cifra da pagare oppure no?
    Nell’attesa di una pronta risposta, porgo distinti saluti.

  2. teamACAI says

    Stimato Associato,
    La risposta è negativa. Il testo normativo cui fare riferimento è il DPR 26 ottobre 1972, n. 642; nella parte prima della tariffa allegata al decreto presidenziale, all’art. 13, è specificato che “sono esenti dall’imposta le ricevute relative al pagamento di spese di condominio negli edifici”, per cui tutte le ricevute rilasciate dall’amministratore di condominio ai condòmini che trovino la propria giustificazione nel pagamento di spese condominiali, siano esse ordinarie o straordinarie, non soggette al pagamento dell’imposta di bollo e quindi non v’è necessità di apporvi la così detta marca da bollo. La norma si applica a tutti i condominii.
    Saluti
    TEAMACAI

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