TRACCIABILITA’ ANCHE NEL CONDOMINIO?

L’argomento è stato già da noi diffusamente trattato in questo articolo https://www.formazioneacai.com/?p=1693.

La questione si colora adesso di una importante precisazione resa dal Ministero dell’Economia e delle Finanze nel question time VI^ Comm. Finanze n. 5-03617.

Il Ministero infatti conferma l’interpretazione normativa da noi indicata nel suindicato articolo, ma precisa che v’è pur sempre una linea di discrimine fra il pagamento in contanti e quello tramite bonifico, che è dato sempre dalla soglia di legge dei 1.000 €. tracciabilita

Sotto i mille euro è quindi ammesso il pagamento in contanti; per le rate condominiali pari o superiori ai mille euro il pagamento dovrà invece avvenire -a parere del Ministero- tramite bonifico o assegno.

Alla base dell’interrogazione parlamentare 5-03617 (Pisano e altri) i dubbi suscitati dal nuovo art. 1129, comma 7, c.c., nella parte in cui stabilisce che le somme devono necessariamente transitare sul conto.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, per rispondere al question time, richiama la circolare 5 febbraio 2014 del Dipartimento del tesoro, in materia di tracciabilità dei canoni di locazione degli immobili, nella quale si specifica che la norma riguardante il limite imposto all’uso dei contanti è quella di cui all’art. 49 del decreto legislativo n. 231/2007, che fissa a 1.000 euro tale soglia.

La ratio sottesa tanto all’uso del contante per pagare gli affitti quanto alla tracciabilità delle somme di denaro nella gestione condominiale, è quella di arginare i fenomeni di impiego, occultamento o immissione nel sistema economico di risorse di provenienza illecita, controbilanciando, con strumenti che garantiscano la tracciabilità della transazione, il rischio insito nella velocità di circolazione del contante – e di altri titoli di pagamento al portatore – e nella non riconducibilità del contante stesso all’inequivoca titolarità di un soggetto determinato.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze conclude ritenendo di poter estendere l’interpretazione della circolare 5 febbraio 2014 (inerente, lo si ribadisce, il pagamento tracciabile dei canoni di locazione degli immobili) anche alla tracciabilità della gestione economica condominiale.

Dunque, per i pagamenti di rate condominiali sotto i 1.000 euro, la finalità di conservare traccia delle transazioni in contante può ritenersi soddisfatta fornendo una prova documentale, comunque formata, purché idonea ad attestare la devoluzione di una determinata somma di denaro al pagamento delle spese condominiali.

Mentre, per le rate condominiali pari o superiori ai 1.000 euro non è ammesso il pagamento in contanti, ma è, invece, obbligatorio pagare tramite bonifico o assegno.
(7 m.ti w-l)
TEAMACAI
_________________________________________________________________
Scrivi i tuoi QUESITI (numerandoli) e COMMENTI, e ti risponderemo GRATUITAMENTE dandoti la precedenza SE:
1. avrai messo “MI PIACE” sulla nostra pagina Facebook: https://www.facebook.com/pages/ACAI-Associazione-Condominialisti-Amministratori-Italiani/421792057984455?ref=hl
2. avrai portato il mouse sopra il pulsante “TI PIACE” e selezionato “RICEVI LE NOTIFICHE”. Solo così continuerai a ricevere tutti i nostri aggiornamenti (senza far ciò non vedrai circa il 60% di ciò che pubblicheremo!).

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *