FONDO CASSA PER COPRIRE LA PARTE DI DEBITO SPETTANTE AI SINGOLI CONDOMINI ?

In caso di mora di un condomino nel saldare la propria quota a terzi, ed in caso di ulteriori conseguenze negative per gli altri condomini, gli altri possono deliberare la costituzione di un fondo cassa ?

La risposta deve considerarsi tutt’oggi positiva.salvadanaio

Proprio di recente la Cass. 18/04/2014, n. 9083 ha ribadito che può ritenersi consentita una deliberazione assembleare, la quale tenda a sopperire all’inadempimento del condomino moroso con la costituzione di un fondo – cassa ad hoc, tendente ad evitare danni ben più gravi nei confronti dei condomini tutti, esposti dal vincolo di solidarietà passiva.

La ripartizione del debito del condomino moroso era avvenuta, in tal caso, per assoluta e improrogabile necessità, in via provvisoria e non definitiva senza alcuna modifica delle tabelle millesimali, per evitare il pregiudizio derivante dalla minaccia di un creditore di applicare interessi di mora del 12% annuo con conseguente aggravio per i singoli condomini.

La sentenza si inserisce in un consolidato filone giurisprudenziale (Cass. 13631/2001; 3463/1975).

(3 m.ti w-l)

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Commenti

  1. albertodemarco says

    Buonasera,

    in caso di un condòmino moroso che da diversi mesi (o anni…) non paga le sue quote dell’acqua, queste vengono ripartite tra tutti gli altri condòmini, così da evitare il distacco del servizio.
    Vi chiedo però se è corretto che, nel caso in cui nel condominio arrivi un nuovo proprietario di appartamento (NON al posto del condòmino moroso), a questo venga richiesto di partecipare alle inadempienze relative alle mensilità precedenti all’acquisto della casa.

    Grazie.

  2. teamACAI says

    Egr. Associato,
    il fondo cassa è una cosa, la responsabilità solidale è un’altra. Il fondo cassa può vincolare solo i condomini presenti, non passati, mentre la responsabilità ricadrà sul precedente proprietario.
    Ma questa va accertata giudizialmente e, da quel che mi dice, il tempo non gioca a vs. favore.
    Pertanto, va deliberato il fondo cassa provvisorio per evitare il distacco, salvo poi il dover verificare chi sarà il definitivo responsabile della morosità.
    saluti
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  3. GAETANO VIETRI says

    IN SECONDA CONVOCAZIONE CON L’UNANIMITA’ DEGLI INTERVENUTI E RAPPRESENTATI (8 SU 14 CONDOMINI PER COMPLESSIVI MM 585,43) SI E’ PROCEDUTO ALLA RIPARTIZIONE DELLA QUOTA PER SPESE STRAORDINARIE DI UN CONDOMINO FALLITO DETERMINANDOLA IN PARTI UGUALI TRA GLI ALTRI CONDOMINI SOLIDALI ED IN REGOLA COI PAGAMENTI. SI CHIEDE SE LA PREDETTA DELIBERA E’ VALIDA OVVERO NULLA.
    DISTINTAMENTE RINGRAZIO.

  4. teamACAI says

    Egr. Utente,
    la delibera non pare valida. le condizioni per una decisione del genere sono indicate nell’articolo in commento, e devono ricorrere affinché una tale delibera possa considerarsi valida.
    Migliori Saluti
    TEAMACAI
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  5. GAETANO VIETRI says

    1) nella risposta al mio quesito del 6/3/2016 mi viene indicato ” le condizioni per una decisione del genere sono indicate nell’articolo in commento”. qual’è l’articolo e quale il commento. Forse non lo vedo per miopia od ignoranza: scusate.
    2) nel nostro condominio non esiste “un fondo cassa “.
    3) nel caso si voglia istituire le quote sono determinate in base ai mm di proprietà?
    4) le coperture delle mansarde, nate come sottotetti abusivi, divenute abitazioni civili col condono, possono assumere e svolgere la funzione di tetto condominiale?
    5) le spese necessarie per la manutenzione straordinaria delle medesime coperture sono, di poi, proporzionate ai mm di proprietà?
    distintamente porgo i miei doverosi saluti e ringraziamenti.

  6. teamACAI says

    Egr. Utente, queste le risposte:
    1) l’articolo è l’argomento sovrariportato che spiega quando è possibile costituire un fondo speciale per coprire morosità di altri (deve trattarsi di casi eccezionali giustificati da un possibile maggior danno da evitare); il commento è la discussione tra di noi intercorrente;
    2) il fondo cassa è stato creato dal suo condominio al momento in cui ha deliberato di accantonare somme per pagare i debiti del moroso;
    3) si;
    4) si;
    5) se sono di proprietà esclusiva -come ci pare debbano essere- si applica l’art.1126 c.c., e cioè 1/3 al proprietario della mansarda, i restanti 2/3 a chi ci sta sotto secondo i mm di proprietà.
    Saluti
    TEAMACAI

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