IMPUGNAZIONE DELIBERA DI APPROVAZIONE DEL CONSUNTIVO E GIUDICE COMPETENTE

Ai fini dell’individuazione del giudice competente -per valore- a conoscere di una causa di impugnazione di delibera condominiale, bisogna prendere come riferimento il valore dell’obbligazione del condomino che intende impugnare, e non l’intero valore della delibera. impugnazione

Lo sostiene da ultimo la Cassazione n. 16804 del 24 luglio 2014, per la quale <<Il giudice a quo, declinando la competenza in favore del Giudice di pace, si è attenuto al principio secondo cui, ai fini della determinazione della competenza per valore, riguardo all’impugnativa della deliberazione dell’assemblea condominiale di approvazione del rendiconto annuale e di ripartizione dei contributi, seppure l’attore abbia chiesto la dichiarazione di nullità o l’annullamento dell’intera delibera, occorre far riferimento soltanto all’entità della spesa specificamente contestata (Sez. II, 16 marzo 2010, n. 6363; Sez. VI-2, 5 luglio 2013, n. 16898). E nella specie l’addebito contestato – pari ad euro 274,56, oltre accessori – rientra nella competenza per valore del Giudice di pace>>.

A mente dell’art. 12, primo comma, codice di procedura civile, infatti: Il valore delle cause relative all’esistenza, alla validità o alla risoluzione di un rapporto giuridico obbligatorio si determina in base a quella parte del rapporto che è in contestazione.

Ed è questa, in sostanza, la linea ribadita dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza in commento.

Nel caso di specie un condomino aveva impugnato davanti al Tribunale una delibera di approvazione del rendiconto contestandone la validità; il giudice adito aveva stabilito che la causa fosse di competenza del giudice di pace perché si contestava un addebito di €.274,54, quindi rientrante nella competenza del GdP.

A quel punto il condomino aveva proposto regolamento di competenza con ricorso in Cassazione, che però ha confermato la decisione impugnata.

Si tratta di pronunce importanti perché si sta consolidando un orientamento nuovo del tutto opposto a quello ritenuto pacifico e dominante sino a qualche anno fa (Cass. 12633/1991; Id. 5086/1993; Id. 8447/2000; Id. 6617/2004).

Il nuovo orientamento pare, però, molto più corretto ai sensi del vigente codice di procedura civile.

(6 m.ti w-l)

TEAMACAI

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