DAL 1/1/2017 NUOVE MODALITA’ DI PAGAMENTO ALLE DITTE E DI VERSAMENTO DELLE R.A.

Con la Legge di Bilancio 2017 viene introdotta la previsione secondo la quale, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’obbligo di versamento della ritenuta operata deve essere assolto dal condominio, quale sostituto d’imposta, quando l’ammontare delle ritenute operate raggiunge l’importo di 500,00 Euro.

Tuttavia, qualora non sia raggiunto il predetto importo, il versamento della ritenuta deve essere effettuato entro il 30 giugno e il 20 dicembre di ogni anno.

Contestualmente viene stabilito il pagamento dei corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi deve essere eseguito dal condominio tramite conti correnti bancari o postali allo stesso intestati ovvero secondo altre modalità (da definire con Decreto Ministeriale) idonee a consentire al Fisco lo svolgimento di efficaci controlli.

Il mancato utilizzo di pagamenti tracciabili, come sopra descritto, determina l’applicazione delle sanzioni amministrative da euro 250 a euro 2.000.

In particolare, l’art. 1, comma 36, della legge di bilancio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.297 in data 21-12-2016,  ha aggiunto i commi 2-bis e ter all’art. 25 ter della L.600/1973, che oggi così dispone:

Art. 25-ter  (Ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all’appaltatore)

1.  Il condominio quale sostituto di imposta opera all’atto del pagamento una ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dal percipiente, con obbligo di rivalsa, sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o nell’interesse di terzi, effettuate nell’esercizio di impresa.

2.  La ritenuta di cui al comma 1 è operata anche se i corrispettivi sono qualificabili come redditi diversi ai sensi dell’ articolo 67, comma 1, lettera i), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2-bis.  Il versamento della ritenuta di cui al comma 1 è effettuato dal condominio quale sostituto d’imposta quando l’ammontare delle ritenute operate raggiunga l’importo di euro 500. Il condominio è comunque tenuto all’obbligo di versamento entro il 30 giugno e il 20 dicembre di ogni anno anche qualora non sia stato raggiunto l’importo stabilito al primo periodo.

2-ter.  Il pagamento dei corrispettivi di cui al comma 1 deve essere eseguito dai condomìni tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all’amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L’inosservanza della presente disposizione comporta l’applicazione delle sanzioni previste dal comma 1 dell’articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

 © RIPRODUZIONE RISERVATA

(8 m.ti w-l)

TEAMACAI

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Commenti

  1. teamACAI says

    Egr. Utente,
    la normativa rimane senza dubbio inalterata quanto alle ritenute di acconto; in ordine, invece, alla tracciabilità dei corrispettivi, la normativa è del tutto nuova e diversa rispetto a quella delle ritenute, per cui attendiamo maggiori ragguagli dall’Agenzia delle Entrate, già interpellata, rimanendo ovvio tuttavia che, tra le due diverse possibili interpretazioni, la più ovvia non può che andare nella continuità con il pregresso, con una lettura estensiva e non limitativa anche del nuovo comma dell’articolo in commento.
    Saluti
    TEAMACAI

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