VIDEOSORVEGLIANZA: I CRITERI SECONDO LA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

La Corte Europea interviene sul tema dei sistemi di sorveglianza privati che riprendono spazi pubblici, soffermandosi sull’interpretazione della Direttiva 95/46 relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ed alla libera circolazione dei dati.

La vicenda giunta all’esame della Corte di Giustizia europea trae origine dall’installazione di un sistema di videosorveglianza in un’abitazione privata resasi necessaria a fronte del continuo lancio di pietre e di materiale di ogni genere che procurava non solo danni alla stessa abitazione, ma poneva in pericolo anche l’incolumità di coloro che vi abitavano. Per far fronte a tale incresciosa situazione il proprietario aveva optato per l’installazione di un impianto di videosorveglianza che, però, ritraeva in parte una strada pubblica. Una volta installato l’impianto le riprese finalmente riescono a riprendere gli effettivi autori dei lanci di pietra che, una volta individuati, avevano contestato la legalità delle registrazioni che, nel frattempo, erano state acquisite dalla Polizia.

Attraverso tale pronuncia la Corte europea ha stabilito quali sono i limiti che deve osservare l’ impianto di videosorveglianza installato in una abitazione privata, ribadendo che quando vengono riprese immagini che si svolgono in un luogo pubblico: deve essere applicata la disciplina prevista dalla direttiva appena menzionata con l’osservanza di tutti gli oneri che comporta il trattamento di dati personali, primo fra tutti l’acquisizione, da parte del soggetto deputato al trattamento dei dati, del consenso del soggetto o dei soggetti che vengono ripresi.

I giudici della Corte europea, tuttavia, hanno cercato di interpretare adeguatamente i principi sanciti dalla Direttiva europea in materia di trattamento di dati personali tenendo conto, tuttavia, della particolarità del caso di specie premurandosi di precisare che il Tribunale interno, chiamato a decidere in merito a tale incresciosa vicenda, dovrà tener conto non solo della consenso che deve prestare al trattamento dei suoi dati il soggetto che è stato ripreso in un luogo pubblico, ma soprattutto del legittimo interesse alla salvaguardia dell’incolumità del proprietario dell’impianto in questione.

Prima di giungere a tale conclusione, tuttavia, la Corte ha valutato se al caso di specie possa applicarsi l’eccezione prevista dall’articolo 3 della Direttiva Ue prima citata, che esclude l’applicazione dei principi previsti dalla direttiva europea 95/46, nel momento in cui il sistema di videosorveglianza riprende esclusivamente immagini di carattere privato o domestico.

Tuttavia nel caso in questione i Giudici europei hanno constatato che non può trovare applicazione tale principio poiché il sistema di videosorveglianza in questione non si è limitato a riprendere solo immagini che si svolgevano esclusivamente nell’ambito di un’abitazione privata, ma estendeva le riprese anche ad una piccola parte di una strada pubblica.

Da tale circostanza, secondo i giudici europei, scaturiva un effetto e cioè l’obbligo di osservare i criteri previsti dalla Direttiva in materia di trattamento di dati personali che all’art. 7, lett. a) dispone che “Gli Stati membri dispongono che il trattamento di dati personali può essere effettuato soltanto quando: a) la persona interessata ha manifestato il proprio consenso in modo inequivocabile”.

Dopo aver effettuato tale considerazione, la Corte europea ha rilevato che il sistema di videosorveglianza ha ripreso anche parte di un’area pubblica, di conseguenza tale circostanza comporta che il soggetto responsabile del trattamento dei dati personali (proprietario dell’impianto), in base a quanto stabilito dalla legge del suo Paese (Repubblica Ceca) che ha recepito la direttiva europea di cui si discorre, avrebbe dovuto ottenere il consenso dei soggetti ripresi nell’area pubblica e questi ultimi, inoltre, avrebbero dovuto essere informati dell’avvenuto trattamento dei loro dati, della portata e degli obiettivi del trattamento.

La Corte Europea precisa che l’installazione di un impianto di videosorveglianza privata nel momento in cui riprende anche immagini provenienti da un’area pubblica soggiace alle regole previste dalla Direttiva Ue, che ha stabilito criteri rigidi per il trattamento dei dati personali al fine di predisporre un’adeguata garanzia della tutela della vita priva di ogni individuo.

Pertanto neanche quando la ripresa di tali immagini è finalizzata alla tutela della sicurezza privata, il soggetto responsabile dell’impianto può essere esonerato dal rispetto dei principi sanciti dalla direttiva europea in materia di trattamento di dati personali quando le riprese riportano immagini provenienti da un’area pubblica.

(13 m.ti w-l)

TEAMACAI

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Commenti

  1. rossana fiorente says

    In seguito ad atti vandalici in una corsia/box si richiede l’installazione di una videocamera di sorveglianza.Qual’è la procedura che l’amministratore deve seguire dopo l’approvazione in assemblea?E’ necessario richiedere qualche autorizzazione?Nel caso in cui si richieda di visionare i video chi può farlo?

  2. teamACAI says

    Stimate associate,
    per l’installazione di videocamere ordinarie che registrano e conservano immagini nei limiti di legge non c’è bisogno di alcuna autorizzazione né segnalazione ad alcuna pubblica autorità. Occorre solo apporre i cartelli di preavviso nei modi di legge e nominare il responsabile del trattamento dei dati personali. Condomini e inquilini possono senz’altro chiedere di poter visionare le registrazioni all’amm.re, che è il responsabile del trattamento e della conservazione delle medesime se l’assemblea non decide altrimenti. I terzi non possono accedervi senza il consenso dei condomini.
    Saluti
    TEAMACAI

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