CHIUDERE UN’AREA CONDOMINIALE CON UN CANCELLO AUTOMATICO NON E’ INNOVAZIONE

L’assemblea di un condominio può liberamente decidere l’installazione di un cancello automatico (o comunque di chiudere l’area con delle sbarre aventi medesima funzione).

Tale deliberazione non ha carattere innovativo.

Così la Cassazione, con la sentenza n. 3509 del 23 febbraio 2015.

Il fatto: un condomino, proprietario di un’autofficina, impugnava una delibera del condominio con cui era stato deciso d’installare delle sbarre automatiche a chiusura di una zona comune transitabile con la autovetture.

Quella delibera, diceva il condominio, era un’innovazione vietata in quanto ledeva il suo diritto d’uso delle parti comuni ed in particolare il miglior svolgimento della sua attività lavorativa.

La Cassazione ricorda che non tutte le modificazioni sono innovative, potendo essere considerate tali solamente quelle che alterino l’entità sostanziale della cosa o ne mutino la destinazione originaria “mentre le modificazioni che mirino a potenziare o a rendere più comodo il godimento della cosa comune e ne lascino immutate la consistenza e la destinazione, in modo da non turbare i concorrenti interessi dei condomini, non possono definirsi innovazioni nel senso suddetto”. In questo contesto, specifica la Corte “la delibera assembleare, con la quale sia stata disposta la chiusura di un’area di accesso al fabbricato condominiale con uno o più cancelli per disciplinare il transito pedonale e veicolare anche in funzione di impedire l’indiscriminato accesso di terzi estranei a tale area, rientra legittimamente nei poteri dell’assemblea dei condomini, attenendo all’uso della cosa comune ed alla sua regolamentazione, senza sopprimere o limitare le facoltà di godimento dei condomini, non incidendo sull’essenza del bene comune né alterandone la funzione o la destinazione (cfr., per idonei riferimenti, Cass. n. 9999 del 1992 e Cass. n. 875 del 1999)” (Cass. 23 febbraio 2015 n. 3509).

Insomma il cancello modifica ma non innova, ed anzi aiuta a meglio disciplinare l’uso delle cose comuni, e come tale la deliberazione che lo riguarda non necessita delle maggioranze qualificate previste per le innovazioni (cfr. art. 1136, quinto comma, c.c.) né del consenso unanime necessario per quelle innovazioni vietate perché lesive del diritto di anche un solo condomino del suo diritto d’uso e godimento delle parti comuni.

Chiaramente la regolamentazione dell’uso della cosa comune dev’essere sempre posta in essere in modo tale che la stessa non si traduca in una lesione del diritto dei singoli.

(7 m.ti w-l)

TEAMACAI

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