ALLE IMMISSIONI RUMOROSE TRA PRIVATI CI PENSA IL CODICE CIVILE

Importantissima sentenza resa di recente dalla Suprema Corte in tema di immissioni rumorose moleste.
Questi i principi ricavabili dal dictum n.6906 del 11 marzo 2019:
  1. alla materia delle immissioni sonore o da vibrazioni o scuotimenti atte a turbare il bene della tranquillità nel godimento degli immobili adibiti ad abitazione, non è applicabile la legge 26/10/1995. n. 447, sull’inquinamento acustico, poiché tale normativa, come quella contenuta nei regolamenti locali, persegue interessi pubblici disciplinando, in via generale ed assoluta, e nei rapporti cd verticali fra privati e PA, i livelli di accettabilità delle immissioni sonore al fine di assicurare alla collettività il rispetto di livelli minimi di quiete. Nei rapporti fra privati, infatti, la disciplina delle immissioni moleste in alieno va rinvenuta nell’ art. 844 cc, alla stregua delle cui disposizioni, quand’anche dette immissioni non superino i limiti basati dalle norme d’interesse generale, il giudizio in ordine alla loro tollerabilità va compiuto secondo il prudente apprezzamento del giudice che tenga conto della particolarità della situazione concreta (…)”.
  2. le leggi ed i regolamenti che disciplinano le attività produttive e che fissano le modalità di rilevamento dei rumori ed i limiti massimi di tollerabilità in materia di immissioni perseguono interessi pubblici, disciplinando in via generale ed assoluta i livelli di accettabilità delle immissioni al fine di assicurare alla collettività il rispetto di livelli minimi (cfr. sent. Cass. 23754 del 2018, Cass. 2319 del 2011, Cass. n. 1151 del 2003). Ciò significa che il superamento di tali livelli è senz’altro illecito, mentre l’eventuale non superamento non può considerarsi senz’altro lecito, dovendo il giudizio sulla loro tollerabilità essere effettuato alla stregua dei principi stabiliti dall’art. 844 cod. civ..
  3. un’interpretazione costituzionalmente orientata della normativa di cui all’art. 844 cod. civ. impone al giudice di  considerare prevalente la tutela della qualità della vita e della salute, nel contemperamento delle esigenze della produzione con le ragioni della proprietà, indipendentemente dalla priorità di un determinato uso.
  4. La violazione delle norme che regolano l’esercizio dell’ius edificandi, non priva il proprietario di un fabbricato del diritto di avvalersi della tutela apprestata dall’ordinamento a difesa della stessa, ovvero, del diritto a chiedere la cessazione di rumori provenienti dal fondo altrui che superano la normale tollerabilità.
  5. l’accertamento del superamento della soglia di normale tollerabilità di cui all’art. 844 cod. civ., comporta nella liquidazione del danno da immissioni, sussistente in “re ipsa”, l’esclusione di qualsiasi criterio di contemperamento di interessi contrastanti e di priorità dell’uso, in quanto venendo in considerazione, in tale ipotesi, unicamente l’illiceità del fatto generatore del danno arrecato a terzi, si rientra nello schema dell’azione generale di risarcimento danni di cui all’art. 2043 cod. civ., e specificamente, per quanto concerne il danno alla salute, nello schema del danno non patrimoniale risarcibile ai sensi dell’art. 2059 cod. civ. (Cass. n. 5844/07; n. 20668/10). Trattandosi di danno non patrimoniale, il giudice ha correttamente proceduto alla liquidazione equitativa del danno.
La sentenza integrale è visionabile qui.
(8 m.ti w-l)

TEAMACAI

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Commenti

  1. stefano says

    Buongiorno
    con la presente per segnalare che la settimana scorsa abbiamo visto un nostro vicino trasportare nel proprio appartamento una stufa a pellet. Guardando i lavori che ha fatto, sembra essersi “attaccato” alla canna fumaria del condominio, quindi non ha installato nessuna canna fumaria dedicata esterna come decanta la legge. Il suddetto comignolo sbuca fuori dal tetto all’altezza dei nostri velux, dove dormiamo. Gradiremmo ,tramite la vostra consulenza, accertarci della corretta omologazione ed installazione della stessa onde evitare di essere inopportunamente intossicati dai fumi della stufa, essendo le nostre camere da letto ubicate sopra la zona giorno del suddetto condomino.
    Grazie in anticipo, cordiali saluti
    Stefano

  2. teamACAI says

    Egr. Utente,
    il suo problema è indipendente dalla corretta messa in opera della stufa a pellet in quanto, a norma o meno, comunque la stufa non deve intossicare nessuno, comunque installata. La materia è regolata dal cd. divieto di immissioni moleste.
    Grazie per averci interpellato
    Migliori Saluti
    avv. Danilo Corona

  3. teamACAI says

    Egr. Utente,
    la norma sulle immissioni è unica, e vale per qualunque immissione (sia di fumo, rumori, acqua, etc. etc.), applicandosi ad ogni caso in cui dalla proprietà altrui vengano immessa nella proprie sostanze o altro che possa essere molesto.
    saluti
    avv. Danilo Corona

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