DEHOR E VIOLAZIONE DELLE DISTANZE DALLE VEDUTE ALTRUI

I dehors devono rispettare le distanze poste dall’art.907 c.c. a tutela delle vedute altrui.

E’ questo il principio espresso dalla Cass. n.6912/2019.
Il caso: un condomino agisce in giudizio chiedendo rimuoversi veranda, costituente dehor di un esercizio pubblico di somministrazione di cibo e bevande, collocata da un condomino di altro palazzo in aderenza al muro del condominio del quale l’attore era condomino, e che insisteva sul pubblico marciapiedi, che, secondo l’assunto, era stata posta in violazione delle distanze dalle vedute dell’attore, nonché occludersi un varco d’accesso procurato nel muro perimetrale dell’edificio condominiale, attraverso il quale i convenuti, al fine di ampliare il loro locale di ristorazione, accedevano ad altro ambiente facente parte di altro contiguo condominio, del quale era condomino l’attore.
La Corte di Appello condanna gli imprenditori a chiudere il varco, facendo applicazione del principio secondo il quale si sarebbe dato così vita ad una situazione foriera di creare un asservimento, senza il consenso di tutti i condomini; tuttavia non accoglie la domanda di rimozione del dehor per aspecificità del motivo di appello.
La vicenda giunge alla Suprema Corte, che da un lato conferma l’obbligo a chiudere il varco sul muto perimetrale, e dall’altro rileva il diritto a rispettare le vedute ai sensi dell’art.907 c.c..
Così in motivazione:

i muri perimetrali di un edificio in condominio sono destinati al servizio esclusivo dell’edificio stesso, sicché non possono essere usati, senza il consenso di tutti i comproprietari, per l’utilità di altro immobile di proprietà esclusiva di uno dei condomini e costituente un’unità distinta rispetto all’edificio comune, in quanto ciò costituirebbe una servitù a carico di detto edificio (cfr., ex multís, Sez. 2, n. 15024, 14/6/2013, Rv. 626961; Sez. 2, n. 17868, 24/11/2003, Rv. 568506; Sez. 2, n. 2953, 26/3/1994, Rv. 485925);

il caso riguardava non l’apertura di vedute sulla proprietà condominiale, ma la diversa ipotesi di costruzione su suolo demaniale, edificata in violazione della norma che impone agli edifici di rispettare una certa distanza dalle vedute ai sensi dell’art. 907 c.c.. … il vantaggio non afferisce al diritto reale di proprietà del singolo condomino all’interno del condominio ma si risolve a vantaggio di una proprietà e diritti di terzi  estranei al condominio (…) [con la conseguenza che] il più intenso uso … si risolverebbe in un vantaggio per la proprietà di natura demaniale, nonché personale per i gestori dell’esercizio, indipendentemente pertanto dallo loro qualifica di condomini.

La sentenza integrale è visionabile qui.
(6 m.ti w-l)

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