BARRIERE ARCHITETTONICHE E FERMATA ASCENSORE AL PIANEROTTOLO INTERMEDIO

L’ascensore è o meno un’opera diretta all’abbattimento delle barriere architettoniche?

E per essere tale deve per forza fermarsi al piano del portatore di handicap, o può anche fermare la propria corsa al pianerottolo intermedio, per cui per arrivare all’abitazione il portatore di handicap deve percorrere una rampa di scala?

In verità ne abbiamo già parlato diffusamente, per esempio in questo nostro articolo, e speravamo di non dover più leggere sentenze di contrario avviso. Ed invece….

Il caso: Due condomine di un fabbricato in Trieste, lamentando difficoltà di deambulazione, richiedevano per ben due volte all’assemblea condominiale di installare un ascensore occupando una parte del sedime del giardino comune, a ridosso della facciata.

In entrambe le ipotesi l’assemblea negava tale autorizzazione, e le condomine si vedevano perciò costrette a rivolgersi al Tribunale per vedere riconosciuto il proprio diritto a tale installazione.

Il Tribunale di Trieste, in accoglimento della domanda, accertava il diritto delle stesse, ai sensi dell’art. 2 delle legge 9 gennaio 1989, n. 13, ad installare tale ascensore. Di diverso avviso la locale Corte di Appello, la quale invece osservava che “l’ascensore è manufatto diverso dal concetto di servoscala o altre strutture mobili e facilmente amovibili”, di cui all’art. 2, comma 2, legge n. 13/1989, e che l’ascensore per cui è causa comunque non avrebbe consentito alle condomine di raggiungere senza problemi i rispettivi appartamenti, dovendo fermarsi sul pianerottolo dell’interpiano con dieci gradini da percorrere a piedi. La Corte perciò riteneva l’installazione dell’ascensore lesiva dell’art. 1102 c.c., ed in particolare della destinazione a giardino dell’area comune, e quindi illegittima in difetto di deliberazione assembleare approvata con il quorum di cui all’art. 1136 c.c.

La questione arriva alla Suprema Corte che, con l’arresto n.6129 del 9 marzo 2017, cassa la sentenza di secondo grado per manifesta fondatezza delle doglianze delle condomine.

Rileva la Suprema Corte che: <<La decisione dei giudici di appello si pone in contrasto con il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui l’installazione di un ascensore rientra fra le opere dirette ad eliminare le barriere architettoniche, di cui all’art. 27, comma 1, della legge 3 marzo 1971, n. 118, e all’art. 1, comma 1, del d.P.R. 27 aprile 1978, n. 384, e perciò costituisce innovazione che, ai sensi dell’art. 2, legge 2 gennaio 1989, n. 13, è approvata dall’assemblea con la maggioranza prescritta dall’art. 1136, comma 2, c.c. …. Lo stesso art. 2, legge n. 13/1989, stabilisce che, nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o non assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, le deliberazioni aventi per oggetto le innovazioni volte all’eliminazione delle barriere architettoniche, i portatori di handicap possono installare, a proprie spese, le strutture occorrenti al fine di rendere più agevole l’accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe dei garages, fermo quanto disposto dagli articoli 1120, comma 4, e 1121, comma 3, c.c. (all’esito delle modifiche introdotte dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220). L’installazione di un ascensore, allo scopo dell’eliminazione delle barriere architettoniche, realizzata su parte di aree comuni (nella specie, un’area destinata a giardino), deve considerarsi indispensabile ai fini dell’accessibilità dell’edificio e della reale abitabilità dell’appartamento, e rientra, pertanto, nei poteri spettanti ai singoli condomini ai sensi dell’art. 1102 c.c. (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14096 del 03/08/2012). Di tal che, nel valutare il contrasto delle opere, cui fa riferimento l’art. 2 della legge n. 13/1989, con la specifica destinazione delle parti comuni, sulle quali esse vanno ad incidere, occorre tenere conto altresì del principio di solidarietà condominiale, secondo il quale la coesistenza di più unità immobiliari in un unico fabbricato implica di per sé il contemperamento, al fine dell’ordinato svolgersi di quella convivenza che è propria dei rapporti condominiali, di vari interessi, tra i quali deve includersi anche quello delle persone disabili all’eliminazione delle barriere architettoniche, oggetto di un diritto fondamentale che prescinde dall’effettiva utilizzazione, da parte di costoro, degli edifici interessati (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18334 del 25/10/2012). Ai fini della legittimità dell’intervento innovativo approvato ai sensi dell’art. 2 della legge n. 13 del 1989, è sufficiente, peraltro, che lo stesso (pur non potendo, come nella specie accertato dalla Corte di Trieste, in ragione delle particolari caratteristiche dell’edificio, raggiungere l’ascensore direttamente gli appartamenti dei portatori di handicap, dovendosi fermarsi sul pianerottolo) produca, comunque, un risultato conforme alle finalità della legge, attenuando sensibilmente le condizioni di disagio nella fruizione del bene primario dell’abitazione (Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 18147 del 26/07/2013).

Il buon senso ha quindi portato la giurisprudenza quasi unanime a considerare l’ascensore come lo strumento principe per l’abbattimento delle barriere architettoniche, e davvero desta meraviglia la sentenza resa dalla Corte di Appello che, per rafforzare la propria idea, si era spinta addirittura sino al punto dire che non era un vero abbattimento per il solo fatto che il portatore di handicap doveva fare pochi gradini per giungere a casa !!!!

La Corte, che forse ritiene migliore per il portatore di handicap farsi 10 piani a piedi, invece che mezza rampa di scala, prende una decisione non solo illegittima, ma priva di ogni buon senso e  di rispetto dei basilari principi di solidarietà umana, ed è stata giustamente annullata dalla Suprema Corte de plano.

Il testo integrale della sentenza è consultabile qui.

(11 m.ti w-l)

TEAMACAI

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Commenti

  1. frenk says

    buongiorno, a me interesserebbe sapere ,
    questa opera graverà su tutti i condomini che non sono d’accordo,(compreso chi è al piano terra )oppure solo su chi è favorevole a realizzare la suddetta opera ,
    grazie

  2. teamACAI says

    Salve,
    dipende da diversi fattori, e primi fra tutti se c’è o meno abbattimento delle barriere architettoniche e se si raggiungono le maggioranze di legge.
    Se non abbatte le barriere, occorrono 667 m.mi per approvare una simile innovazione.
    Se le abbatte, solo 500 m.mi.
    Raggiunti i m.mi previsti dalla legge, questa innovazione vincolerà tutti, anche i dissenzienti, non potendosi questa opera considerarsi più voluttuaria, e nemmeno molto onerosa, visti i bonus attualmente esistenti.
    Se i m.mi non si raggiungono, i singoli potranno comunque installare a loro spese l’ascensore medesimo.
    Saluti
    avv. Danilo Corona

  3. rob says

    Buongiorno,
    anche se quest’opera non abbatte TUTTE le barriere architettoniche dell’edificio (resta una rampa scale che il disabile deve fare per raggiungere il proprio appartamento), ha comunque diritto al bonus 75% per l’abbattimento delle barriere architettoniche?
    Grazie

  4. teamACAI says

    Salve,
    in tal caso le barriere architettoniche non sarebbero abbattute ai fini dell’agevolazione fiscale.
    Migliori saluti
    avv. Danilo Corona

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