E’ INVALIDA LA CONVOCAZIONE CON SEMPLICE EMAIL

Con recente sentenza (23 ottobre 2014 n.3350) il Tribunale di Genova affronta il problema della notifica a mezzo email ordinaria, pronunciando l’annullamento della delibera impugnata.cassetta-postale-mod

L’art 66 disp. att. del codice civile si occupa infatti del contenuto obbligatorio dell’avviso di convocazione dell’assemblea condominiale, e testualmente stabilisce “L’avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell’ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l’indicazione del luogo e dell’ora della riunione. In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell’articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati”.

Alla luce della riforma della legge dell’ 11 dicembre 2012 n. 220 entrata in vigore il 17 giugno 2013, la comunicazione deve quindi avvenire in forma scritta o con posta raccomandata, a mezzo pec ( posta elettronica certificata), fax o tramite consegna a mano.

Si rammenta che la comunicazione è un atto che si perfeziona nel momento in cui viene a conoscenza del suo destinatario- condomino perciò l’onere di provare che tutti i condomini hanno avuto conoscenza della convocazione per tempo è a carico del condominio.

L’art. 1136 codice civile stabilisce in merito che l’assemblea non può deliberare se non consta che tutti gli aventi diritto sono stati regolarmente convocati e in caso contrario cioè nel caso anche solo uno dei condomini non sia stato avvisato della convocazione dell’assemblea la delibere della stessa potrà essere annullata entro 30 giorni ai sensi dell’art. 1137 del codice civile.

(5 m.ti w-l)

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Commenti

  1. albertodemarco says

    Buonasera,

    il termine di 30 giorni entro i quali impugnare la delibera, decorrono dal giorno dell’assemblea stessa?
    Ma se il condomino non è stato correttamente convocato, come può venire a conoscenza dell’assemblea/delibera e, quindi, impugnarla?

    Grazie mille,
    saluti.

  2. teamACAI says

    Stimato Associato,
    il termine decorre dal giorno della delibera solo per i presenti.
    Per gli assenti decorre dal giorno in cui ha avuto conoscenza del contenuto della delibera stessa (in pratica, da quando gli è stato comunicato il verbale).
    Saluti
    TEAMACAI

  3. anna maria vona says

    IL TERMINE DA RISPETTARE PERCHE’ LA CONVOCAZIONE SIA EFFETTUATA NEI GIUSTI TERMINI ,CONSIDERANDO LA GIACENZA DI UNA RACCOMANDATA A/R QUALE E’?
    PER LA GIACENZA SI CONSIDERANO 10 GIORNI?

  4. teamACAI says

    Egr. Utente,
    no. per la convocazione il termine decorre da quando la racc.a.r. è giunta all’indirizzo del destinatario ed è stato immesso avviso di giacenza della relativa cassetta.
    Migliori Saluti
    avv. Danilo Corona

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