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Con recente sentenza il TAR LAZIO  ha annullato alcune norme del decreto interministeriale n. 180/2010 in materia di mediazione delle liti civili e commerciali.

La sentenza TAR Lazio n. 1351/2015 del 23 gennaio 2015 – immediatamente esecutiva – ha infatti annullato l’art. 16, comma 2 e 9 del decreto ministeriale n. 180 del 18 ottobre 2010, perciò non è più possibile richiedere il pagamento di alcuna somma di denaro a titolo di spese di avvio – né a titolo di indennità – in sede di primo incontro.

Per quanto attiene alle spese di avvio, punto particolarmente delicato della pronuncia, la declaratoria di illegittimità colpisce tale previsione in quanto ritenuta contrastante con la norma primaria secondo la quale non è dovuto il “compenso” all’organismo di mediazione “nel caso di mancato accordo all’esito del primo incontro” (art. 16, commi 2 e 9, Dm 180/2010, in riferimento all’art. 17, comma 5-ter, Dlgs 28/2010).

Il Tar ritiene la evidenza del contrasto, senza dar conto della diversa interpretazione fornita dal Ministero della Giustizia con la circolare del 27 novembre 2013 (che a sua volta richiamava la circolare del 20 dicembre 2011) con la quale si era precisato che le “spese di avvio” non costituivano il compenso per la mediazione, bensì soltanto la determinazione forfetaria (in misura fissa ed unitaria) delle spese dell’organismo per la gestione dell’avvio della procedura (in ciò distinguendosi dalle “spese di mediazione” che costituiscono il compenso dell’organismo).

Gli organismi di mediazione sono stati quindi invitati ad adeguarsi immediatamente a tale decisione fino ad eventuali nuove comunicazioni.

A chiarirlo definitivamente è lo stesso Ministero di Giustizia, con apposito avviso pubblicato sul sito web ufficiale.

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