RESPONSABILITA’ PER LA CANNA FUMARIA PERICOLOSA

Della rimozione di una canna fumaria apposta da un condomino sulle parti comuni risponde il condòmino che l’ha installata, e non il condominio.

A sostenerlo la Suprema Corte, con la sentenza n.22203 del 22/9/2017.

Il caso: alcuni condòmini citavano in giudizio il condomino ed altri condòmini per ottenere la rimozione di una pericolosa canna fumaria in eternit ancorata al muro dell’edificio ma installata autonomamente solo dai condòmini convenuti.

Le corti di merito accoglievano la domanda di rimozione, ma solo nei confronti del condominio, ritenendo che la canna fumaria, priva di una sua autonomia, trovandosi incorporata nel bene comune ex art. 936 cc andava rimossa, a cura del Condominio, custode del bene, e come tale obbligato ad evitare che la cosa possa arrecare danni a terzi.

La vicenda giunge alla Suprema Corte che, al contrario, così si pronuncia:

La giurisprudenza di legittimità è orientata a ritenere che la costruzione di un’opera da parte di un comproprietario su beni comuni non è disciplinata dalle norme sull’accessione, bensì da quelle sulla comunione, secondo le quali costituisce innovazione della cosa comune una modificazione della forma o della sostanza del bene che abbia l’effetto di alterarne la consistenza materiale o la destinazione originaria; ne consegue che, in mancanza del consenso degli altri partecipanti, l’opera è illegittima (v. Sez. 2, Sentenza n. 1556 del 24/01/2011; Ordinanza n. 4901 del 11/03/2015; Sentenza n. 7523 del 27/03/2007). 

Si rivela pertanto non corretta la decisione della Corte d’Appello che, invece, ha applicato in materia condominiale le norme sull’accessione per ritenere che la canna fumaria sia un bene di proprietà condominiale, traendone poi l’obbligo di rimozione a carico del Condominio quale custode del manufatto, e quindi tenuto alla tutela dell’altrui incolumità. …. di conseguenza, la domanda di rimozione nei confronti del condominio deve essere rigettata per difetto di legittimazione passiva non trovando applicazione la regola dell’accessione in tale campo, quanto piuttosto la disciplina sulle innovazioni realizzate dai singoli sui beni comuni (art. 1120 cc in tema di condominio). 

Il dictum ha una sua valenza solo nei rapporti tra i condòmini, perché se a dolersi fosse stato un terzo estraneo al condominio non si vede che possibilità potrebbe avere avuto il medesimo di conoscere chi ha posizionato la canna fumaria pericolosa sul muro condominiale, per cui bene avrebbe fatto il medesimo ad evocare in giudizio l’intero condominio.

Leggi il testo integrale della sentenza qui.

(8 m.ti w-l)

TEAMACAI

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Commenti

  1. Marialuisa Vuono says

    Buonasera, vorrei dei chiarimenti in merito all’installazione delle stufe a pellet in condominio. La vicenda mi riguarda personalmente perchè il condomino che vive nell’appartamento ubicato sotto il mio ha provveduto a installare lo scarico dei fumi forando abusivamente la parete condominiale e, quindi, non rispettando la normativa sul punto, con la ovvia conseguenza di danneggiare la parete condominiale e di costringermi a stare con le finestre chiuse per il fumo fastidioso e nocivo.
    Vorrei, in particolare, sapere se, prima di adire le vie legali personalmente, posso sollecitare l’intervento del mio amministratore, che dovrebbe, se non erro, essere tenuto in questi casi ad intervenire con i provvedimenti del caso e se posso, altresì, qualora ciò non dovesse servire e sempre prima di rivolgermi a un legale, interrompere l’abuso denunciando il condomino alla ASL O CHIEDENDO L’INTERVENTO DEI Vigili del Fuoco per il sequestro della stufa.
    Ringrazio sin d’ora per la risposta.
    Saluti.

  2. teamACAI says

    Egr. Utente,
    forare un muro condominiale, salvo diverso articolo del regolamento di condominio, non è vietato dal diritto condominiale; ciò che è vietato dalla normativa, civile e speciale, è installare un canna fumaria in quel modo, giacché vi sono normative che impongono di superare con il lastrico solare con la tubazione (legga questo ns. articolo).
    L’amm.re è senz’altro tenuto ad attivarsi verso il condomino interessato, ed in mancanza può segnalare il tutto ai VV.F. di zona per l’adozione dei provvedimenti del caso.
    Migliori Saluti
    TEAMACAI

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