APPALTATORE E DL RESPONSABILI SOLIDALMENTE

legameL’inadempimento della ditta appaltatrice in relazione a lavori condominiali si “fonde” con quello relativo agli obblighi del professionista incaricato della direzione lavori.

Ne abbiamo già parlato in molti altri nostri articoli, per esempio qui.

La questione viene nuovamente affrontata dalla recente Corte di Cassazione, sentenza n. 18521 del 21-09-2016, in cui la Corte richiama il principio che in tema di appalto entrambi i soggetti citati rispondono solidalmente dei danni cagionati ove le condotte dei predetti abbiano concorso in modo efficiente nella produzione dell’evento, anche se diverse sono le norme giuridiche violate una in dipendenza del contratto di appalto e l’altra del contratto di incarico professionale.

Il caso: un Condominio di Torino conviene in giudizio l’impresa appaltatrice cui aveva commissionato opere di manutenzione del tetto e della facciata condominiale, e il professionista incaricato della direzione dei lavori, per ottenere la condanna di entrambi al risarcimento dei danni derivati dalla cattiva esecuzione delle opere.

Le Corti di merito ritengono che l’opera presentasse gravi difetti rilevanti ex art. 1669 c.c., ed affermano la responsabilità solidale dell’impresa e del direttore dei lavori, ciascuno per avervi dato causa con le proprie azioni od omissioni; a tale proposito ritengono censurabile l’operato del D.L. per aver questi rilevata la presenza di vizi soltanto sei mesi dopo l’ultimazione delle opere e la consegna dell’immobile da parte dell’impresa, reputando tale comportamento incidente sui danni complessivi nella misura del 30%.

Quanto al primo, poi, la corte ha fatto buon governo del principio giurisprudenziale secondo cui “in tema di contratto di appalto, qualora il danno subito dal committente sia conseguenza dei concorrenti inadempimenti dell’appaltatore e del direttore dei lavori, entrambi rispondono solidalmente dei danni, essendo sufficiente, per la sussistenza della solidarietà, che le azioni e le omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrre l’evento, a nulla rilevando che le stesse costituiscano autonomi e distinti fatti illeciti, o violazioni di norme giuridiche diverse” (così fra le altre Cass. Sez. 2, Sentenza n. 20294 del 14/10/2004); si è affermato, in particolare, che la solidarietà fra coobbligati “trova fondamento nel principio di cui all’art. 2055 cod. civ., il quale, anche se dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, si estende all’ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale” (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14650 del 27/08/2012).

Il testo integrale della sentenza è consultabile qui.

(8 m.ti w-l)

TEAMACAI

______________________________________________
HAI DUBBI O SEMPLICEMENTE VUOI PORRE UNA DOMANDA ATTINENTE ALL’ARGOMENTO IN TRATTAZIONE?
O VUOI SOLO COMMENTARE L’ARTICOLO?
Scrivi i tuoi QUESITI (numerandoli) e COMMENTI nel form presente in calce al presente articolo.
Ti risponderemo in questa sede GRATUITAMENTE dandoti la precedenza SE:
avrai messo “MI PIACE” sulla nostra pagina Facebook: https://www.facebook.com/pages/ACAI-Associazione-Condominialisti-Amministratori-Italiani/421792057984455?ref=hlportando il mouse sopra il pulsante “TI PIACE” e selezionato “RICEVI TUTTI I POST” -nella sezione “notifiche”-  e “MOSTRA PER PRIMI” nella sezione “post nella sezione notizie”.
____________________________________________________
CLICCA SE VUOI STAMPARE O CONDIVIDERE L’ARTICOLO

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *