NUOVO REGIME DEI MINIMI 2015

Il 2015 porta con sè un’importante novità per contribuenti minimi.

Il maxiemendamento alla legge di Stabilità ha introdotto un nuovo regime agevolato, chiamato regime forfettario, che va di fatto a sostituire il regime dei minimi, in vigore sino al 31 dicembre 2014.

Chi ha aperto una Partita Iva entro la fine dell’anno 2014 ha potuto, rispettando le condizioni per l’appartenenza al regime minimo, godere di un prelievo fiscale più basso ovvero un’imposta sostitutiva al 5%.

Dal 1 gennaio la situazione è mutata, con un innalzamento dell’imposta sostitutiva al 15%.

Per i liberi professioniti il nuovo regime fiscale vede da condizioni meno vantaggiose, che hanno spinto molti autonomi che non lo avevano ancora fatto, ad aprire la partita Iva prima delle nuove regole introdotte.

Cosa è cambiato?

L’aliquota dell’imposta sostitutiva, che per ogni Partita Iva aperta dal 1 gennaio 2015 sale di 10 punti percentuali, arrivando al 15%;

le soglie di ricavi da non superare per poter rientrare in tale regime agevolato: possono oscillare tra i 15.000 ed i 40.000 euro, a seconda del codice attività ATECO 2007 che ricomprende l’attività d’impresa o professionale esercitata (per l’amm.re condominiale è 68).

Nel caso di un libero professionista esercitante arti o professioni ad esempio (è il caso dell’amministratore condominiale), la soglia dei ricavi da non superare passa a 15.000 euro.

Dunque, in caso di compenso annuale superiore ai 15.000 euro non è possibile accedere o rimanere nel nuovo regime. Nel caso si svolga, però, parallelamente alla Partita Iva, un lavoro da dipendente, la somma dei redditi percepiti per entrambe le attività deve essere inferiore a 20.000 euro l’anno.

Il nuovo regime forfettario non ha limiti temporali.

I contribuenti che adottano il nuovo regime forfetario sono esonerati da alcuni adempimenti e possono beneficiare (oltre che di una tassazione ridotta) di alcune semplificazioni.

Da un punto di vista IVA, sono esonerati dal versamento dell’IVA  e da tutti gli altri adempimenti previsti dalla normativa quali:

  • registrazione delle fatture emesse;
  • registrazione dei corrispettivi;
  • registrazione delle fatture di acquisto;
  • tenuta e conservazione dei registri e documenti (con le eccezioni sotto riportate);
  • dichiarazione e comunicazione annuale IVA.

Il contribuente che accede al nuovo regime fiscale dovrà invece:

  • numerare e conservare le fatture d’acquisto e le bollette doganali;
  • certificare i corrispettivi.

In merito alla certificazione dei corrispettivi rimane quindi obbligatoria l’emissione della fattura (senza addebito dell’iva a titolo di rivalsa) o, per i soggetti esonerati, il rilascio dello scontrino o della ricevuta fiscale; in fattura dovrà essere indicato in luogo dell’ammontare dell’imposta l’annotazione “operazione in franchigia da IVA” con l’indicazione del riferimento normativo mentre,  per quanto riguarda gli acquisti, non potrà essere esercitato il diritto alla detrazione dell’iva sulle relative fatture(come del resto già avviene nell’attuale regime dei minimi).

Per quanto riguarda le imposte sul reddito i contribuenti in regime forfetario sono esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili; dovranno conservare i documenti ricevuti ed emessi e presentare la dichiarazione dei redditi nei termini ordinari (per le modalità di determinazione del reddito si rinvia al paragrafo successivo).

Viene inoltre stabilito che i contribuenti nel regime dei minimi non sono assoggettati a ritenuta alla fonte ma dovranno rilasciare un’ apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito percepito è assoggettato ad imposta sostitutiva; non saranno nemmeno sostituti d’imposta ma dovranno tuttavia indicare nella dichiarazione dei redditi il codice fiscale dei percettori dei redditi che ordinariamente sarebbero assoggettati a ritenuta  alla fonte e l’ammontare dei redditi stessi.

Infine, ulteriori esoneri sono:

  • esclusione dall’IRAP;
  • esclusione dagli studi di settore o dai parametri;
  • esclusione dalla presentazione dello spesometro;
  • esclusione dall’obbligo di comunicazione delle operazioni effettuate nei confronti di operatori aventi sede nei Paesi black list;
  • esclusione dall’obbligo della comunicazione delle dichiarazioni d’intento.

Il nuovo regime, inoltre, dà la possibilità di versare i contributi previdenziali sulla base del reddito effettivamente, dichiarato anziché sulla base dei minimali.

L’accesso è aperto anche a chi sostiene spese per il personale dipendente con un massimo di 5.000 euro annue.

Il valore lordo dei beni strumentali alla chiusura dell’esercizio non deve superare i 20 mila euro (con il regime dei minimi 2014 invece l’adesione era legata al non superare la soglia di 15.000 euro di cespiti ammortizzabili).

Per finire, il calcolo per il limite riguardante gli acquisti di beni strumentali è effettuato non più sul triennio precedente, quanto sulla base del valore degli stessi beni alla fine dell’esercizio precedente.

In questo calcolo non rientrano gli immobili e prevede un tetto massimo di 20.000 euro al posto dei precedenti 15.000.

Cambia anche il calcolo dell’imposta sostitutiva, non più su un reddito ottenuto dalla differenza tra ricavi e costi bensì, applicando un coefficiente di redditività sull’ammontare dei ricavi conseguiti (che per l’amm.re condominiale è pari all’86%).

Sicuramente la novità maggiormente rilevante del nuovo regime dei minimi 2015 sta proprio nelle modalità di determinazione del reddito imponibile: a differenza del precedente infatti non assumono rilevanza le spese sostenute nell’esercizio relative all’attività d’impresa o dell’arte o della professione (ad eccezione dei contributi previdenziali versati che rimangono deducibili), ma il reddito imponibile sarà determinato applicando ai ricavi e compensi percepiti nel periodo d’imposta il coefficiente di redditività previsto in funzione del codice ATECO che contraddistingue l’attività svolta, e sul reddito così determinato, al netto dei contributi previdenziali versati, andrà applicata un’imposta sostitutiva pari al 15%.

Infine, viene introdotta nell’ambito del nuovo regime forfetario una specifica disciplina di vantaggio per le nuove attività (ovvero coloro che aprono una nuova partita iva a decorrere dal 2015); si prevede infatti che per tali soggetti il reddito imponibile da assoggettare ad imposta sostitutiva del 15% venga  ridotto di un terzo, per l’anno di inizio della nuova attività e per i due anni successivi.

Tuttavia per poter beneficiare del regime è necessario che:

  • il contribuente non abbia esercitato, nei 3 anni precedenti, attività artistica professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare;
  • l’attività da esercitare non costituisca mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, almeno che l’attività precedentemente svolta non consista nel periodo di pratica obbligatoria per l’esercizio dell’arte o della professione;
  • nel caso in cui venga proseguita un’attività d’impresa svolta in precedenza da un altro soggetto, l’ammontare dei ricavi realizzati nel periodo d’imposta precedente non sia superiore ai limiti dei ricavi e compensi previsti per il regime forfetario.

Ricordiamo infine quali sono le condizioni per chi ha aderito, entro il 31 dicembre 2014, al regime dei contribuenti minimi:

  • compensi annui inferiori o uguali a 30.000 euro, a prescindere dall’attività esercitata
  • spese per beni strumentali, come affitti o attrezzi da lavoro, inferiori o uguali a 15.000 euro
  • non avere nè dipendenti nè collaboratori, sia a progetto che occasionali
  • non vendere all’estero nè distribuire utili ai soci
  • non aver esercitato attività di impresa professionale o artistica nei tre anni precedenti l’apertura della Partita Iva
  • avviare un’attività che non costituisca la prosecuzione di un’attività uguale ma svolta sotto altra forma
  • aliquota Irpef secca al 5% per i primi 5 anni di attività o, nel caso degli under 30, senza limite temporale (fino ai 35 anni)
  • non si pagano Iva nè a debito nè a credito, Irap e studi di settore, esenzione dalle comunicazioni per lo spesometro, obblighi contabili ridotti al minimo

esempio calcolo regime forfetario per un amm.re professionista al termine del primo anno

ricavi annui €.10500    x

coefficiente redditività 86% =

imponibile al 86% €.9030 –

contributi previdenziali (27,72%) €.2503,12=

imponibile al netto dei contributi   €.6526,88

riduzione nuove attività 1/3  =

images (1)

reddito imponibile €.4351,26  x

aliquota  15%    –

imposta sostitutiva  €.652,69   +

contributi previdenziali   €.2503,12  =

carico fiscale totale €.3155,81

(24 m.ti w-l)
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Commenti

  1. albertodemarco says

    Buonasera,
    il limite dei 15000 euro è relativo ai “ricavi annui” o al reddito imponibile?
    Inoltre, nel caso in cui si abbia anche un lavoro dipendente, di questo va considerato il reddito netto o quello lordo?

    Grazie mille.

  2. teamACAI says

    Stimato Associato, queste le risposte:
    1) ricavi annui (cioè la somma di quanto percepito complessivamente dai condomini)
    2) il lordo.
    vanno però fatte delle precisazioni che tuttavia, per loro complessità, non possono trovare sede in questa breve risposta, ma verranno trattate a breve in un articolo di prossima pubblicazione.
    Migliori Saluti
    TEAMACAI

  3. SIMONE says

    Non si fa prima il calcolo dell’INPS sulla base del reddito ridotto del solo coefficiente forfettario e poi la detrazione INPS e poi la riduzione di 1/3 per il calcolo dell’imposta sostitutiva?

  4. teamACAI says

    Egr. SIMONE,
    Il calcolo del reddito imponibile nel nuovo regime dei minimi è disciplinato dal comma 64 della legge di stabilità.
    Tale comma prevede che il reddito imponibile sia determinato non più come differenza tra ricavi e costi, ma sulla base di una percentuale prestabilita (coefficiente di redditività), legata all’attività svolta (v. tabella).
    Il comma 64 stabilisce inoltre che i contributi previdenziali si possono dedurre dal reddito calcolato come sopra.
    Il comma 65 stabilisce inoltre che, in caso di nuova attività, per il primo anno e i due anni successivi, il reddito determinato in base al comma 64 può essere ridotto di 1/3.
    Pertanto, bisogna calcolare prima l’ammontare complessivo dei ricavi o dei compensi lordi percepiti nell’anno (non è più ammessa la deducibilità di costi di esercizio, ad eccezione dei contributi previdenziali obbligatori) e poi detrarre i contributi previdenziali obbligatori versati (il comma 64 stabilisce infatti che tali contributi possono essere sottratti dal reddito imponibile determinato in base al settore di attività).
    Se si tratta di una nuova attività, il comma 65 prevede infine per i primi tre anni una riduzione di 1/3 del reddito imponibile calcolato in base al comma 64.
    Saluti
    TEAMACAI

  5. SIMONE says

    Salve di nuovo,
    intanto mi scuso per non aver nemmeno salutato nel mio primo commento e ringrazio per la risposta.
    Tra l’altro ho anche invertito la domanda, ho confuso il Vs. esempio con un altro.
    Posto di avere i requisiti per la riduzione nuove attività, vorrei capire qual’è la base imponibile per i contributi:
    REDDITO ABBATTUTO RISPETTO AL RELATIVO COEFFICIENTE * 2/3 *ALIQUOTA INPS = CONTRIBUTI INPS
    (Ottenendo un carico fiscale-contributivo sostanzialmente minore)
    oppure:
    REDDITO ABBATTUTO RISPETTO AL RELATIVO COEFFICIENTE * ALIQUOTA INPS = CONTRIBUTI INPS
    (così come indicato nel Vs. esempio)
    La mia domanda sorge perché navigando in internet ho trovato degli esempi contrastanti su questo aspetto.
    Ed, in effetti, risulterebbe più logico che la riduzione di 1/3 per le nuove attività valga sia per le imposte che per i contributi previdenziali.
    Nel comma 64 si dice di detrarre i contributi previdenziali dal reddito lordo ma non su quale base imponibile calcolarli.
    Ringrazio per l’attenzione.
    Saluti
    Simone

  6. teamACAI says

    Egr. SIMONE,
    vale la seconda, perché una cosa è l’imponibile a fini fiscali, altro quello a fini contributivi.
    Fisco e Previdenza sono ambiti diversi, ognuno con discipline (ed agevolazioni) proprie.
    Se vuol rimanere aggiornato sui prossimi articoli, ove tratteremo anche di queste cose, La invitiamo a visitare la ns. pagina facebook, chiedere l’amicizia e segnare “mi piace”.
    saluti
    TEAMACAI

  7. Pietro says

    Salve. Vorrei sapere cosa succede se si supera il limite di € 15.000,00. C’è una franchigia? Infatti, se aderisco al regime dei minimi (per me 15.000,00) e nel corso dell’anno dovessi emettere fatture per un importo superiore ad € 15.000,00 che succede? Devo, poi, pagare l’IVA di tasca mia? Grazie tante per la risposta.

  8. teamACAI says

    Egr. Utente,
    L’uscita avviene con effetto dall’anno successivo a quello in cui vengono meno le condizioni di accesso o si verifica una delle cause di esclusione.
    A differenza dei superminimi, non sembra vi siano uscite con effetto retrodatato al 1° gennaio dell’anno in corso, quindi no. In ogni caso, l’emissione delle fatture dipende da Lei, e può essere facilmente gestita.
    Attendiamo però le delucidazioni dell’AdE al riguardo.
    saluti
    TEAMACAI

  9. Toni says

    Buongiorno, vorrei un chiarimento in merito alla determinazione del valore dei beni strumentali. Col vecchio regime era chiaro che si parlasse di triennio precedente come termine temporale per la determinazione del valore limite dei 15.000 euro, mentre col nuovo regime di parla di valore alla chiusura dell’esercizio precedente non superiore ai 20.000 euro. Ora mi chiedo, siccome dicono che la norma è migliorativa, per un artigiano in attività da 15 anni che voglia aderire ai minimi 2015, determinare il valore dei beni strumentali al 31.12.2014 sembra non chiaro in quanto anche se in premessa il comma recita “applicano il regime forfetario di cui al presente comma e ai commi da 55 a 89 del presente articolo se, al contempo, nell’anno precedente” , alcuni indicano come riferimento il valore complessivo. Secondo voi la spesa per beni strumentali è riferita all’anno 2014 o al valore dei beni strumentali rilevabile dal Registro Beni Ammoratizzabili al 31.12? In questo caso, per un’attività gia’ avviata la norma è iper penalizzante. Le interpretazioni sono varie per adesso, secondo il mio modesto parere la norma indica il limite ANNUALE per l’acquisto dei beni strumentali sostituendo il limite triennale precedente. Grazie mille per la risposta.

  10. teamACAI says

    Egr. Utente,
    in sintesi al 31 dicembre di ciascun anno deve verificare il costo complessivo considerando anche gli anni precedenti e considerando anche quelli che avete solo destinato alla propria attività senza acquistarli che, al lordo degli ammortamenti, non deve superare i 20.000 euro.
    L’art.54,comma 1,sub c) parla di “il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali alla chiusura dell’esercizio non supera 20.000 euro”.
    Saluti
    TEAMACAI

  11. albertodemarco says

    Buonasera,
    ho appena appreso che c’è la possibilità fino al 30 Gennaio, di aprire p. IVA sfruttando le condizione del regime dei minimi previste per il 2014. Questo sarebbe possibile grazie al comma 1 dell’art. 35 del dpr 633/1972, per il quale “chi inizia un’attività imprenditoriale ha tempo fino a trenta giorni successivi per comunicarlo all’Ufficio delle Entrate competente territorialmente”.
    Mi pare ovvio che, per chi come me ha già un lavoro dipendente con reddito lordo annuale di circa 17000 Euro, convenga decisamente di più aderire al regime con le condizioni del 2014, giusto?
    Grazie

  12. teamACAI says

    Egr. Associato,
    Non c’è alcun dubbio, visti i limiti del cumulo indicati, che il regime precedente è sicuramente più conveniente dell’attuale sotto questo punto di vista.
    Saluti
    TEAMACAI

  13. Cristina says

    Buongiorno,
    volevo sapere cosa succede nel caso in cui dovessi emettere una fattura di importo complessivo superiore ad Euro 15.000,00. L’uscita dal nuovo regime avviene nel momento in cui vado ad emettere la fattura oppure decorre dall’anno successivo?
    Grazie per la risposta.

  14. says

    Buongiorno, vorrei dei chiarimenti in merito all’inizio dell’attività di amm.re condominiale.
    Si potrebbe iniziare l’attività senza aprire una partita IVA o creare un’impresa?.
    Cosa mi consigliate di fare? Ci sono riferimenti a cui potersi affidare?
    Distinti saluti

  15. teamACAI says

    Egr. Utente,
    dipende da cosa Lei si propone di fare. Certo che per amministrare il proprio condominio non c’è bisogno di aprire una partita iva, mentre diventa necessario quando si vuol fare questa lavoro in via professionale. Tuttavia, si potrebbe rinviare l’apertura della partita iva al momento di cui deve fare la prima fattura; bisogna però rammentare che vige ancora il vecchio regime dei superminimi, prorogato solo per quest’anno, che è molto favorevole, per cui bisogna valutare bene la situazione. Aprire quest’anno una partita iva comporterà grandissimi vantaggi anche per gli anni a venire.
    saluti
    TEAMACAI

  16. Marco says

    Gentile TeamACAI,
    sono a domandarvi se i professionisti come avvocati, architetti, ingegneri, geometri ecc. hanno l’obbligo di attivare nuovo codice attività nel momento in cui iniziano a condurre in parallelo alla professione l’attività di amministratore di immobili per conto di terzi, o se sia consentito fatturare come professionista al condominio stesso. Nel caso di risposta affermativa al primo quesito, se si è nel regime dei minimi precedente, avviando una nuova attività non potrei che optare per il nuovo forfettario, perdendo i vantaggi del precedente status; per questo Vi domando se sia possibile evitare l’attivazione di un nuovo codice Ateco sulla P.IVA, fatturando come prestazione professionale. Sapreste chiarirmi le idee? Vi ringrazio in anticipo.

  17. teamACAI says

    Stmimato associato,
    può benissimo fatturare come fosse una sua prestazione professionale ordinaria (con pagamento della sua cassa). Questo è quanto indicano anche le casse dei vari professionisti. Il problema si potrebbe porre sono in caso di prevalenza dell’attività di amm.re su quella professionale, ma anche in tal caso noi consigliamo di attendere sempre un movimento della sua cassa (cosa difficile a verificarsi). Legga questo articolo per i dovuti approfondimenti https://www.formazioneacai.com/la-previdenza-dei-tecnici-che-esercitano-lattivita-di-amm-re-di-condominio/
    Saluti
    TEAMACAI

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